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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32101/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per molteplici censure: nullità per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; inutilizzabilità delle prove raccolte da agenti sotto copertura per presunto eccesso dei poteri (art. 9 L. n.146/2006 e art. 6 CEDU), con contestazione della figura dell'undercover che sarebbe divenuto agente provocatore; vizio di motivazione nel riconoscimento del concorso (es. ruolo di palo/vedetta) per alcuni imputati; mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 114 e art. 62, n.4 c.p.) o valutazione erronea della recidiva (art. 99 c.p.); errori nella qualificazione di singoli capi come un unico fatto di lieve entita e nella determinazione della pena base; omissione di motivazione su specifiche doglianze di appello (in particolare per Lachger); contestazione del diniego della sospensione condizionale della pena e doglianze processuali di genericità o mancato esame di elementi rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi, ma ha accolto alcune doglianze in via parziale: ha annullato con rinvio la sentenza, in parte qua, nei confronti di Mikel Martins con riferimento al riconoscimento della responsabilità per il capo relativo alla cessione di circa 500 g di eroina (capo 59) per carenza di motivazione della Corte territoriale sul punto, disponendo nuovo esame da parte di altra sezione della Corte di appello di Firenze; ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza nei confronti di Jelly Joseph e di Lachger Mustapha (motivazione insufficiente in materia di attenuanti e di pena base/recidiva rispettivamente) e ha respinto nel resto il ricorso di Jelly. I ricorsi di Uche Efam, Larry Diamond, Stephen Onoigboria e Gabriel Nosa sono stati rigettati e tali ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Egbe Happy è stato dichiarato inammissibile e lo stesso è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende oltre alle spese. In definitiva il resistente (Pubblico Ministero) ha prevalso nella maggior parte delle impugnazioni; sono stati concessi rimedi solo in specifici profili di motivazione e trattamento sanzionatorio per alcuni ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    norma procedurale richiamata in relazione alle modalita di trattazione degli atti in Cassazione nel periodo emergenziale; utilizzata per inquadrare il procedimento di trattazione

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi di tale norma non impone la rinnovazione se la rinnovazione sarebbe strumentale a un'accoglienza dell'appello del pubblico ministero poi respinto; dunque assenza di obbligo quando l'appello del PM è stato rigettato e non muta il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio

  • art. 9, L. n. 146/2006

    disciplina dell'attività degli agenti sotto copertura: la Corte ricorda che l'undercover non può svolgere azioni che costituiscano istigazione attiva alla commissione di reati diversi da quelli tollerati; tuttavia l'attivita sotto copertura non è automaticamente inutilizzabile se ha semplicemente disvelato una intenzione delittuosa latente e non ne ha determinato in modo essenziale la commissione

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ritiene compatibile con art. 6 l'utilizzo di prove raccolte da undercover quando questi non determinano essenzialmente il reato ma ne consentono l'emersione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u.s.) art. 73, art. 74, art. 80

    art. 73: disciplina dei reati in materia di stupefacenti (distinzione tra cessione di lieve entità comma 5 e altri reati); art. 74: reato associativo; art. 80 comma 1 lett. g): circostanza aggravante speciale; la Corte ha chiarito che l'esclusione dell'aggravante può influire sulla rideterminazione della pena, ma non assorbe automaticamente altre doglianze se queste non risultano esaminate

  • art. 97, d.P.R. 309/1990

    richiamato in giurisprudenza sulla legittimità degli atti degli agenti sotto copertura e sui limiti della loro operativita; la Corte distingue tra osservazione che rileva una intenzione illecita e induzione essenziale al reato

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    preclusioni in Cassazione: tuttavia questioni rilevabili d'ufficio quali inutilizzabilità della prova ex art. 191, comma 2 c.p.p. non sono precluse

  • art. 191, comma 2, cod. proc. pen.

    inutilizzabilità della prova: questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e sindacabile in Cassazione se ricorrono i presupposti

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    criteri di valutazione della prova indiziaria: gli indizi devono essere gravi, precisi, concordanti e resistenti alle obiezioni; assenza di questi requisiti può comportare annullamento per carenza di motivazione

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    soglia di convincimento oltre ogni ragionevole dubbio come parametro per la valutazione della prova e degli indizi

  • art. 114 cod. pen.

    attenuante speciale (collocata nel novero delle circostanze attenuanti): va adeguatamente esaminata caso per caso, in particolare quando l'imputato e' formalmente incensurato e il suo contributo al reato e' limitato

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    circostanza attenuante per fatti commessi per motivi di lucro e di valore tenuto in considerazione nella valutazione con riferimento alla speciale tenuità del lucro; la Corte chiarisce che per reati di spaccio reiterati nel breve periodo la valutazione deve considerare il contesto complessivo

  • art. 99, sesto comma, cod. pen.

    disciplina della recidiva e del relativo aumento: la corretta quantificazione e la coerenza con pregresse condanne devono essere motivate e non possono portare a incrementi manifestamente sproporzionati

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena: il giudizio prognostico e' di merito e, se adeguatamente motivato, non e' sindacabile in sede di legittimità

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    potere-dovere dell'appello di riconoscere d'ufficio benefici (ma la mancata richiesta dell'imputato può limitare la censura in cassazione secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la sanzione a carico della parte che propone ricorso inammissibile per colpa; applicata nei confronti del ricorrente Egbe Happy con determinazione equitativa dell'ammenda

  • art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamata in relazione al vizio di motivazione e alle doglianze sul mancato esame di questioni d'appello; la Corte richiede motivazione specifica e non mera argomentazione apparente

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. non trova applicazione automatica: se l'appello del pubblico ministero, cui la rinnovazione sarebbe strumentale, e' respinto, non sussiste obbligo di rinnovare le prove dichiarative.
  • Le prove raccolte da agenti sotto copertura non sono automaticamente inutilizzabili: sono ammesse se l'attivita degli agenti ha semplicemente fatto emergere una intenzione criminoso gia' esistente (azione di disvelamento) e non ha determinato essenzialmente il reato inducendolo o istigandolo.
  • Il riconoscimento del ruolo di palo/vedetta o di concorso fondato su indizi richiede motivazione solida: gli indizi devono essere gravi, precisi, concordanti e resistenti alle obiezioni; motivazioni lacunose determinano annullamento per carenza di motivazione.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva impone motivazioni specifiche: il giudice deve spiegare la valutazione della recidiva facoltativa e la massa di elementi che giustificano il diniego o la concessione di attenuanti.
  • Il giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena e' una valutazione di merito e, se adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione; la mancata richiesta dell'imputato in primo grado limita le censure successivamente proponibili in legittimità.
  • I ricorsi di cassazione non possono limitarsi a riproporre pedissequamente i motivi gia' dedotti in appello: devono specificare la correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata; la genericita porta a inammissibilita o rigetto.
  • L'annullamento con rinvio per carenza di motivazione e' lo strumento corretto quando la Corte di appello aderisce in modo apodittico o per relationem a motivazioni del giudice di primo grado senza esaminare le censure puntuali dell'appellante.

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