Cassazione Civile, Ordinanza n. 23872/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione proposta davanti alla Corte d'appello per la durata eccessiva di un processo esecutivo iniziato nell'ottobre 2001 e definito nel marzo 2019. La Corte d'appello aveva liquidato € 3.600,00 per il solo danno non patrimoniale. Contro tale decreto la parte istante aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omessa pronuncia sulla domanda di danno patrimoniale in violazione dell'art. 112 c.p.c.; secondo, violazione di varie norme, tra cui l'art. 6 CEDU e la L. n. 89/2001, per avere liquidato un indennizzo ritenuto irrisorio. La Cassazione aveva dichiarato inammissibile quel ricorso ritenendo nulla la notifica all'Avvocatura distrettuale e non sanata la successiva notifica PEC all'Avvocatura generale. La parte propone quindi revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la seconda notifica era stata in realtà eseguita correttamente all'indirizzo istituzionale e che il Ministero si era costituito con controricorso, con effetto sanante. La Corte, esaminati gli atti, ha ritenuto effettivamente sussistente l'errore revocatorio e, riaperto l'esame del ricorso originario, ha accolto il primo motivo per omessa pronuncia sul danno patrimoniale, rigettando invece il secondo motivo perché la liquidazione dell'indennizzo, superiore al minimo legale per anno di ritardo, rientrava nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato l'ordinanza di legittimità n. 20800/2022, ha accolto il primo motivo del ricorso originario contro il decreto della Corte d'appello di Messina, ha rigettato il secondo motivo, ha cassato il decreto limitatamente al capo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese. La decisione sul punto rescindente è stata fondata sull'errore revocatorio relativo alla rinnovazione della notifica e alla presenza del controricorso del Ministero. Nel giudizio rescissorio è stata riconosciuta la nullità del decreto per omessa pronuncia sulla domanda di danno patrimoniale, mentre è stata confermata la correttezza della quantificazione dell'indennizzo non patrimoniale nei limiti del potere discrezionale del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
consente la revocazione quando la decisione sia fondata su un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, qui individuato nell'erronea supposizione della mancata rinnovazione della notifica e dell'assenza del controricorso.
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione ricorre quando il giudice ometta di decidere su un capo di domanda espressamente proposto.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo originario, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento del secondo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
il vizio processuale di omessa pronuncia è stato veicolato come motivo di ricorso per cassazione.
art. 6, par. 1, CEDU
norma invocata per la violazione del termine ragionevole del processo presupposto e per la domanda di equa riparazione.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla durata ragionevole del giudizio.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di tutela del pregiudizio patrimoniale.
art. 1-bis, comma 2, L. 89/2001
richiamato nel motivo originario, senza autonoma statuizione decisiva nella decisione.
art. 2, commi 2 e 2-bis, L. 89/2001
richiamato nel motivo originario in tema di presupposti dell'equa riparazione.
art. 2-bis, comma 2, L. 89/2001
stabilisce criteri e parametri per la quantificazione dell'indennizzo, rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 2-bis, comma 1, L. 89/2001
consente l'applicazione di un moltiplicatore annuo per il ritardo nella definizione del processo presupposto entro i limiti minimo/massimo previsti dalla legge.
art. 2056 c.c.
richiamato nel motivo originario come norma sulla liquidazione del danno risarcibile.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice non statuisce su un capo autonomo di domanda che richiede un'esplicita decisione di accoglimento o rigetto.
- Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., costituisce errore revocatorio la decisione fondata su una falsa percezione degli atti processuali, come l'erroneo rilievo della mancata rinnovazione della notifica o dell'assenza di una costituzione avversaria, quando invece tali circostanze risultano dagli atti.
- Nella liquidazione dell'equa riparazione per eccessiva durata del processo, il giudice di merito dispone di un margine di discrezionalità nella scelta del moltiplicatore annuo e nella valutazione dei parametri legali; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito sulla concreta quantificazione, se questa si mantenga entro i limiti di legge.
- La domanda di equa riparazione deve essere esaminata in tutti i suoi capi, compreso l'eventuale danno patrimoniale allegato, quando questo sia stato specificamente dedotto e correlato a un pregiudizio economico concreto.
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