Sentenza n. 12504/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento e/o la disapplicazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell'Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell'INPS, indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 del 18.12.2024, pubblicato in data 23.12.2024 sul sito istituzionale dell'INPS e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico INPS per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 Specialisti delle aree psicologiche e sociali, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La federazione sindacale e alcune persone fisiche hanno impugnato il bando di concorso INPS, chiedendone l’annullamento e/o la disapplicazione. Il giudice ha rilevato che il bando non contiene clausole immediatamente escludenti, cioè clausole idonee a impedire o rendere oltremodo difficoltosa la partecipazione alla procedura selettiva. Non risultando quindi una lesione immediata, personale, diretta, concreta e attuale della posizione dei ricorrenti, è stato contestato il difetto della condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha applicato il principio secondo cui il bando di concorso è immediatamente impugnabile soltanto quando contenga prescrizioni direttamente lesive, in particolare clausole che impediscano o rendano oltremodo difficoltosa la partecipazione. In assenza di tali clausole, la lesione non è attuale e manca un interesse personale, diretto, concreto e attuale all’annullamento. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, anche in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del ricorso in rito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza ulteriore specificazione interpretativa.
art. 39 c.p.a.
Richiamato in relazione alla necessità dell'interesse personale, diretto, concreto e attuale all'azione davanti al giudice amministrativo.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della necessità dell'interesse ad agire.
Massime di principio
- Il bando di concorso è immediatamente impugnabile soltanto quando contenga clausole direttamente lesive, in particolare prescrizioni che impediscano o rendano oltremodo difficoltosa la partecipazione alla procedura selettiva.
- In assenza di clausole immediatamente escludenti, la mera pubblicazione del bando non determina una lesione attuale della posizione dei potenziali partecipanti e non rende attuale l'interesse all'annullamento.
- L'interesse a ricorrere contro un atto amministrativo generale deve essere personale, diretto, concreto e attuale; la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
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