Cassazione Penale, Sentenza n. 26183/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino per: (1) nullità del decreto che disponeva il giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione relativo alla ricettazione e conseguente illegittimità della sentenza di merito; (2) violazione di legge, mancata o illogica motivazione circa la provenienza delittuosa dei beni (elemento costitutivo della ricettazione); (3) manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo di ricettazione in capo a Lamberti (che si sarebbe limitato a 'intromettersi' nella compravendita); (4) omissione da parte del giudice d'appello di valutare e applicare le sanzioni sostitutive della pena detentiva in ragione della riduzione delle pene inflitte. La difesa ha inoltre invocato, per Lamberti, un possibile beneficio estensivo ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati o non consentiti. In particolare: (i) la presunta nullità del decreto per indeterminatezza è di natura relativa e sarebbe stata comunque sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), quindi il motivo è infondato; (ii) la motivazione della Corte territoriale è ritenuta logica e sufficiente: per la ricettazione è sufficiente la prova logica della provenienza illecita dei beni senza la ricostruzione integrale del reato presupposto; la qualificazione fattuale (tipologia e quantità dei beni, occultamento, assenza di documentazione, modalità della vendita) giustifica la valutazione di provenienza illecita e del dolo; (iii) riguardo a Lamberti, l'intromissione nella compravendita integra il reato di ricettazione anche se non realizzata la finalità ulteriore, e può essere punita anche a titolo di dolo eventuale; (iv) la doglianza sull'omessa applicazione di sanzioni sostitutive è inammissibile perché tale richiesta non era stata formulata in appello con specifica e motivazione; (v) per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 429, comma 2 c.p.p.
Riferito al decreto che dispone il giudizio; la presunta indeterminatezza del capo d'imputazione contestata come causa di nullità è di natura relativa e non automaticamente idonea ad annullare la successiva sentenza di merito.
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
La richiesta del giudizio abbreviato sanerebbe la relativa nullità del decreto che dispone il giudizio; la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione di tale norma dai ricorrenti rende infondato il motivo sulla nullità.
art. 587, primo comma c.p.p.
Richiamato dalla difesa come possibile 'effetto estensivo' a favore dell'imputato; nel dispositivo la Corte non ha ritenuto che tale prospettazione mutasse l'esito, salvo richiamarne l'invocazione della difesa.
art. 597, comma 5 c.p.p.
Limita il potere del giudice d'appello di applicare d'ufficio sanzioni sostitutive: è necessario che nell'atto di appello sia stata formulata una specifica e motivata richiesta; in assenza, la valutazione d'ufficio è preclusa.
art. 58 legge n. 689/1981
Richiamato per delimitare il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive; conferma l'interpretazione restrittiva evocata dall'art. 597 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per il regime delle spese e delle sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità delle impugnazioni; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo d'imputazione è di natura relativa e può essere sanata dalla richiesta del giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.); pertanto, tale vizio non conduce automaticamente all'annullamento della sentenza di merito se l'imputato ha scelto il rito abbreviato.
- Per il reato di ricettazione non è necessario accertare penalmente in tutti i suoi termini il reato presupposto: è sufficiente la prova logica della provenienza illecita dei beni (tipologia, quantità, modalità di occultamento, assenza di documenti) per ritenere soddisfatto l'elemento materiale e il dolo anche nella forma del dolo eventuale.
- L'intromissione nella compravendita o nel far acquistare/occultare cose di provenienza delittuosa integra il reato di ricettazione anche se non si realizza il fine ultimo perseguito dall'agente; la condotta stessa è offensiva e punibile.
- Il dolo eventuale è sufficiente per la configurazione della ricettazione quando l'agente rappresenti a sé la concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa e accetti il rischio.
- Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se il ricorrente non ha formulato in appello una richiesta specifica e motivata in tal senso (limiti derivanti dall'art. 597 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimità).
- Impugnazioni che risultino basate su argomentazioni manifestamente infondate o su profili non consentiti sono dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
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