Sentenza del 06/04/2016 n. 6639 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001, contestando principalmente la validità della notificazione, effettuata mediante un unico plico per più avvisi, la decadenza del Comune dal potere di accertamento, il criterio di calcolo dell’imposta applicato agli immobili censiti in categoria catastale D e l’irrogazione delle sanzioni. In Cassazione ha inoltre dedotto l’omessa compilazione o sottoscrizione della relata di notifica e l’omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la censura relativa alla mancata compilazione o sottoscrizione della relata; ha escluso che la notifica di più avvisi tramite un unico plico raccomandato costituisse un vizio invalidante, considerato il regime speciale semplificato previsto per gli avvisi ICI. La ricezione del plico all’indirizzo della contribuente faceva presumere la conoscenza degli atti, non essendo stata provata alcuna carenza del contenuto. La decadenza non era maturata, poiché i termini per le annualità 1999 e successive erano stati prorogati al 31 dicembre 2004. Il motivo sulla motivazione era inammissibile perché riguardava una questione giuridica, mentre quello sulle sanzioni è stato respinto poiché la Commissione regionale aveva comunque deciso implicitamente, in senso negativo, la questione. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la limitata giurisprudenza dell’epoca.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
Prevede per la notificazione degli avvisi ICI il ricorso al servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma speciale consente una modalità di notificazione semplificata e prevale sulle regole generali degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Non è necessaria una relata di notifica e la notificazione di più avvisi in un unico plico non è, di per sé, invalida.
Codice civile, art. 1335
Gli atti recettizi si reputano conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
La ricezione del plico presso l’indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza degli atti, superabile soltanto con la prova di un’impossibilità non imputabile al destinatario.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 33
I termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI in scadenza il 31 dicembre 2003 sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d’imposta 1999 e successive.
La proroga ha impedito la decadenza dei Comuni dal potere di accertare l’ICI per le annualità interessate, purché gli atti siano stati notificati entro il nuovo termine.
Legge n. 342 del 2000, art. 74
La disposizione, invocata dalla contribuente per escludere le sanzioni in relazione a rendite catastali non notificate, è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie.
D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 6
La censura fondata su tale disposizione è stata respinta poiché la Commissione regionale aveva comunque esaminato e disatteso, anche implicitamente, la questione relativa alle sanzioni.
Codice di procedura civile, art. 156
La disciplina della sanatoria per raggiungimento dello scopo non è stata ritenuta decisiva, perché la notificazione postale speciale era valida in origine e non richiedeva relata.
Massime di principio
- Quando una legge tributaria prevede una modalità speciale di notificazione postale, essa può derogare alle formalità ordinarie del codice di procedura civile; pertanto l’assenza della relata non determina automaticamente l’invalidità dell’atto.
- La notificazione di più atti tributari in un unico plico non è necessariamente nulla: occorre verificare se il destinatario abbia ricevuto effettivamente tutti gli atti e se abbia fornito una prova concreta della loro mancata conoscenza o del contenuto incompleto del plico.
- La ricezione del plico all’indirizzo del destinatario crea una presunzione di conoscenza, che può essere superata solo dimostrando un’impossibilità incolpevole di prendere visione degli atti.
- Per valutare la decadenza dell’amministrazione occorre considerare eventuali proroghe legislative dei termini; una proroga disposta prima della scadenza può mantenere efficace il potere di accertamento fino al nuovo termine.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni o vizi non dedotti nei precedenti gradi di giudizio, salvo specifiche eccezioni processuali rilevabili d’ufficio.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia respinto la questione anche implicitamente, purché dalla motivazione emerga una decisione incompatibile con la tesi della parte.
- La contestazione delle sanzioni deve essere valutata autonomamente e tempestivamente, indicando la specifica norma che ne impedirebbe l’irrogazione e dimostrando perché essa sia applicabile al caso concreto.
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