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Sentenza

Sentenza n. 2932/2026 - Milano, Sezione 2

quanto al ricorso introduttivo per l’accertamento dell’applicabilità nel caso di specie della riduzione ai sensi dell’art. 44, comma 18, della legge regionale n. 12 del 2005 degli oneri di urbanizzazione per l’efficientamento energetico raggiunto nella misura massima del 30 per cento o, comunque, in proporzione all’efficientamento energetico raggiunto nell’intervento edilizio realizzato in via Emilio Broglio n. 21; dell’indebito arricchimento in capo al Comune dell’importo pari ad euro 29.890,90, o, in subordine, nella misura che risulterà in corso di causa, nonché per la conseguente condanna del Comune di Milano alla restituzione dell’importo pari ad euro 29.890,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, o, in subordine, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; previo, ove occorrer possa, annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE, prot. n. 329052 del 14 giugno 2022 di rigetto dell’istanza di restituzione di quota parte degli oneri di urbanizzazione versati; di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluso l’annullamento o la disapplicazione di qualsiasi eventuale atto presupposto anche se allo stato non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa, la Circolare SUE n. 1/08 del 28 febbraio 2008 ed il non noto rapporto dell’Unità Oneri di Urbanizzazione in data 8 febbraio 2022 richiamato nella comunicazione di svincolo della fideiussione; quanto ai primi motivi aggiunti per l’annullamento dell’Istruttoria Tecnica in data 3 maggio 2019; dell’Istruttoria Tecnica in data 14 gennaio 2020; del Rapporto oneri in data 1 dicembre 2021; del Rapporto oneri in data 8 febbraio 2022; della Determinazione Dirigenziale in data 23 marzo 2022; di ogni atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli allo stato non conosciuti, ancorché richiesti con istanza di accesso rimasta parzialmente inevasa; della Disposizione/mail del 29 novembre 2010; della Disposizione Dirigenziale del 19 settembre 2012; del Rapporto tecnico del 23 settembre 2021; della Determina Dirigenziale n. 221/2015; del Rapporto oneri del 15 marzo 2017; della Comunicazione dell’ufficio del 17 gennaio 2022; delle Disposizione e-mail della Direzione datata 7 gennaio 2008 in merito alla Deliberazione di Consiglio Comunale n 72/2007 dei nuovi oneri di urbanizzazione con decorrenza 8 gennaio 2008; nonché per l’accertamento del diritto delle società ricorrenti ad accedere a tutta documentazione richiesta con l’istanza di accesso presentata in data 30 ottobre 2025 ed evasa solo parzialmente con la produzione documentale in giudizio in data 4 dicembre 2025; e conseguente ordine al Comune di Milano di esibire, mediante il rilascio di copia, alle società ricorrenti la documentazione richiesta e non depositata; quanto ai secondi motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento dirigenziale di liquidazione del contributo di costruzione n. 2022/6759 del 28 marzo 2022

Giustizia amministrativa202202506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della restituzione di una quota degli oneri di urbanizzazione e provvedimenti di liquidazione e determinazione degli oneri relativi a un intervento edilizio residenziale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla maggiore riduzione degli oneri di urbanizzazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico, fino alla misura massima del 30 per cento, nonché la restituzione di euro 29.890,90, quale differenza tra la riduzione ritenuta spettante e quella applicata dal Comune. L'intervento, assentito con permesso di costruire del 28 aprile 2017 e con SCIA in variante del 7 agosto 2018 e del 14 gennaio 2020, aveva raggiunto livelli di efficientamento energetico superiori a quelli previsti nel progetto originario. Le ricorrenti hanno sostenuto che il Comune avrebbe dovuto considerare anche i risparmi energetici conseguiti con le varianti, indipendentemente dal fatto che queste fossero state assentite senza corresponsione di ulteriore contributo di costruzione. Hanno dedotto, tra l'altro, violazione dell'art. 44, comma 18, della l.r. Lombardia n. 12/2005, della deliberazione della Giunta regionale n. VIII/3951 del 27 dicembre 2006 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 73/2007; contraddittorietà della mancata rideterminazione degli oneri rispetto alla riduzione del costo di costruzione; contrasto con la finalità incentivante della disciplina; difetto di motivazione del diniego; violazione dei principi di buona fede e correttezza; illegittimità della comunicazione dirigenziale del 29 novembre 2010, ritenuta atto atipico adottato in carenza di potere; contraddittorietà con la circolare comunale n. 2/2011 e con l'istruttoria tecnica del 13 febbraio 2020. Con i secondi motivi aggiunti hanno impugnato anche il provvedimento di liquidazione n. 2022/6759 del 28 marzo 2022. Con i primi motivi aggiunti è stata inoltre proposta domanda di accesso ai documenti, dichiarata poi superata nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso agli atti, in ragione della dichiarazione delle ricorrenti circa l'avvenuta soddisfazione della pretesa. Nel merito ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il Collegio ha qualificato la controversia relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione come concernente atti paritetici e posizioni di diritto soggettivo: la spettanza della riduzione dipende quindi dalla sussistenza dei presupposti normativi e fattuali, non dalla validità degli atti amministrativi adottati nel procedimento. Richiamando l'art. 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che l'obbligazione relativa al contributo di costruzione nasce e si cristallizza al rilascio del titolo edilizio. Le varianti successive sono autonome ai fini della riduzione per efficientamento energetico; la riduzione può operare soltanto sul contributo specificamente correlato a una variante onerosa e non può incidere sul contributo già determinato e versato per il titolo originario. Poiché le SCIA in variante del 2018 e del 2020 avevano carattere non oneroso, i risparmi energetici conseguiti con esse non potevano fondare il diritto alla maggiore riduzione richiesta. È stata quindi ritenuta irrilevante la circostanza che la richiesta di riduzione fosse stata già formulata con il titolo originario. Per la stessa ragione sono state ritenute non decisive le censure relative a motivazione, competenza, coerenza degli atti e buona fede: anche l'eventuale invalidità degli atti procedimentali o la violazione dei doveri di correttezza non avrebbe fatto sorgere il diritto alla riduzione, potendo eventualmente fondare una distinta pretesa risarcitoria, non proposta. Spese compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 18, l.r. Lombardia n. 12/2005

    riduzione degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico

    La disposizione è richiamata come fonte della riduzione degli oneri, ma il diritto alla riduzione è stato escluso perché gli efficientamenti energetici erano stati conseguiti mediante varianti non onerose.

  • art. 16, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    la fonte dell'obbligazione correlata al contributo di costruzione è costituita dal titolo edilizio e nasce nel momento in cui il titolo viene rilasciato

    L'obbligazione relativa al contributo di costruzione si cristallizza con il rilascio del titolo edilizio; successive varianti non onerose non possono modificare il contributo già determinato per il titolo originario.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale base processuale della domanda di accesso proposta con i primi motivi aggiunti; tale domanda è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.

  • art. 2 Cost.

    È stato richiamato dalle ricorrenti, insieme all'art. 1 l. n. 241/1990, a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto che un'eventuale violazione non avrebbe comunque fatto sorgere il diritto alla riduzione degli oneri.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    È stato invocato per i principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati; il TAR ha distinto tali profili dalla spettanza del diritto alla riduzione, rimessa ai presupposti normativi.

Massime di principio

  • L'obbligazione relativa al contributo di costruzione nasce e si cristallizza con il rilascio del titolo edilizio, sicché il suo ammontare non può essere modificato da successive varianti, salvo quanto autonomamente dovuto in relazione alle opere oggetto della variante.
  • La riduzione degli oneri prevista per l'efficientamento energetico può applicarsi al contributo di costruzione specificamente correlato a una variante soltanto quando la variante comporti il pagamento di tale contributo; se la variante è non onerosa, l'efficientamento conseguito con essa non consente di ricalcolare o ridurre il contributo già determinato per il titolo originario.
  • Nelle controversie sulla determinazione del contributo di costruzione, riconducibili ad atti paritetici e a posizioni di diritto soggettivo, la spettanza della riduzione dipende dalla ricorrenza dei presupposti normativi e fattuali e non dalla validità degli atti amministrativi adottati nel corso del procedimento.
  • L'eventuale difetto di motivazione, incompetenza o contraddittorietà degli atti procedimentali non può fondare il diritto alla riduzione degli oneri quando mancano i presupposti sostanziali previsti dalla legge.
  • L'eventuale violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte dell'amministrazione non attribuisce, di per sé, il diritto alla riduzione del contributo; può eventualmente fondare una distinta pretesa risarcitoria, se allegata e provata.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimentoAccesso documentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PARiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàSopravvenuta carenza di interesse

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