Cassazione Civile, Sentenza n. 3323/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava l'applicazione della Tosap per il tratto di strada sottostante un viadotto autostradale, sostenendo che gli spazi interessati sono stati sottratti alla titolarità e disponibilità del Comune per effetto di leggi speciali e della convenzione tra ANAS e concessionaria; quindi mancava il presupposto oggettivo della tassa. Inoltre la ricorrente deduceva che l'occupazione doveva considerarsi effettuata dallo Stato (esente ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993) e che la società concessionaria era mera esecutrice della volontà statale. In via subordinata chiedeva la rimessione alla Corte di giustizia UE per presunta incompatibilità con gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE in tema di trattamento differenziato tra concessionari pubblici e privati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la Tosap si applica alle occupazioni, anche soprastanti o sottostanti il suolo comunale, che determinano una reale sottrazione all'uso pubblico (art. 38 e 39 d.lgs. n. 507/1993). L'esenzione prevista per lo Stato (art. 49, comma 1, lett. a) postula che l'occupazione sia posta in essere direttamente dallo Stato: non si riconosce l'esenzione alla concessionaria, pur se l'opera è di proprieta' statale o realizzata per legge, perché la concessionaria gestisce in autonomia l'opera e svolge attività economica. La pianificazione legislativa del tracciato autostradale e le leggi storiche (nn. 463/1955, 729/1961) non eliminano l'operatività della Tosap in assenza di formale atto di ablazione/esproprio che trasferisca la titolarità dello spazio comunale. Non è stata ritenuta necessaria la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Spese a carico della ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507/1993, art. 38
1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa
La Corte interpreta l'art. 38 nel senso che l'occupazione del soprassuolo e sottosuolo comunale da parte di infrastrutture (es. viadotti autostradali) rientra nel presupposto impositivo della Tosap, indipendentemente dalla titolarità dell'opera sovrastante.
d.lgs. n. 507/1993, art. 39
1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio
Individua il soggetto passivo: il titolare dell'atto concessorio o l'occupante di fatto; quindi la concessionaria è soggetta al tributo.
d.lgs. n. 507/1993, art. 46
1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47
Riconosce la tassabilità delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo destinate a impianti e infrastrutture pubbliche; il viadotto rientra in tale nozione.
d.lgs. n. 507/1993, art. 47
La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2
Stabilisce i criteri di determinazione della tassa per le occupazioni come quella in discussione.
d.lgs. n. 507/1993, art. 49, comma 1, lett. a)
Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato
La Corte interpreta questa esenzione in modo restrittivo: si applica solo se l'occupazione è posta in essere direttamente dallo Stato; non si estende alla concessionaria che gestisce l'opera in autonomia.
legge 21 maggio 1955, n. 463
Citata storicamente: le leggi precedenti alla disciplina Tosap non escludono l'applicazione del d.lgs. 507/1993; non vi è, di per sé, trasferimento automatico di titolarità delle strade al demanio statale.
legge 24 luglio 1961, n. 729
Richiamata dalla ricorrente come fonte del tracciato autostradale; la Corte rileva che, in assenza di provvedimenti espropriativi o di trasferimento formale, la pianificazione non elimina l'operatività della Tosap.
Codice Civile, art. 822
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la demanialità statale dell'autostrada; la Corte ritiene irrilevante ai fini Tosap la mera menzione della proprietà statale dell'opera rispetto alla titolarità dell'occupazione.
Codice Civile, art. 840
Utilizzato per chiarire i limiti della proprietà sul sottosuolo; la Corte sottolinea che la nozione comune di sottosuolo non comprende le aree di sedime in corrispondenza di ponti/viadotti, e quindi le proprietà dell'opera e della strada vanno distinte.
TFUE, artt. 49, 56, 63, 345
Richiamati dalla ricorrente per presunta incompatibilità della normativa nazionale con il diritto UE; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante per il caso concreto e ha ritenuto che la negazione dell'esenzione alla concessionaria non contrasti con il diritto UE, richiamando l'autonomia degli Stati sulla proprietà e il divieto di aiuti non autorizzati.
Massime di principio
- La Tosap si applica anche alle occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo comunale determinate da infrastrutture autostradali, quando vi sia una reale sottrazione all'uso pubblico, indipendentemente dalla proprietà statale dell'opera sovrastante.
- L'esenzione per lo Stato ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 507/1993 richiede che l'occupazione sia effettuata direttamente dallo Stato; una concessionaria che costruisce e gestisce l'opera in regime di autonomia non beneficia dell'esenzione.
- La mera pianificazione o approvazione legislativa del tracciato autostradale (leggi speciali) non comporta automaticamente il trasferimento della titolarità dello spazio comunale allo Stato; senza atto ablativo o espropriativo resta applicabile la disciplina tributaria comunale.
- La qualificazione della concessionaria come 'longa manus' dello Stato non elimina la sua natura imprenditoriale né la responsabilità tributaria derivante dall'occupazione materiale dello spazio pubblico.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessaria quando la questione è già pacificamente risolta dalla giurisprudenza nazionale o non appare rilevante per la decisione.
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