Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3526/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Orchidea Frutta s.r.l. e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in €8.200 (più spese generali e accessori di legge). È stato altresì rilevato l'obbligo, se dovuto, per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contratto di compravendita di tutta l'uva presente su un fondo, con raccolta a cura e spese dell'acquirente (Orchidea) entro termini qualificati essenziali (inizio entro 20/7/2006, fine entro 30/8/2006 salvo eccezioni). Orchidea ha consegnato assegni come pagamento ma ha raccolto solo parzialmente e con ritardo (raccolta terminata il 23/10/2006); l'azienda Melio ha convenuto Orchidea per inadempimento chiedendo risarcimento (circa €466.463). Orchidea ha eccepito vizi del prodotto e cambi climatici, e ha proposto domanda riconvenzionale per somme anticipate. In primo grado il Tribunale di Taranto ha riconosciuto l'inadempimento di Orchidea e liquidato il danno; la Corte d'appello di Lecce ha confermato. Orchidea ha impugnato in Cassazione sollevando otto motivi (tra cui tardività della denuncia dei vizi, alterazione dello stato dei luoghi, omessa pronuncia sulla riconvenzionale, natura del credito e rivalutazione monetaria). La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi, ritenendo per lo più questioni di merito incensurabili in sede di legittimità e/o inammissibili per la regola della "doppia conforme", e ha ritenuto non fondate le censure relative alla tempestività della denuncia dei vizi, all'alterazione dello stato dei luoghi, alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale e alla natura del credito; ha confermato che la pretesa accolta in favore della resistente ha natura risarcitoria (debito di valore) e che la determinazione del danno è fondata sulle consulenze tecniche d'ufficio.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 1490 e ss. (garanzia per vizi)

    La Corte ha richiamato che incombe sull'acquirente l'onere di provare la tempestività della denuncia dei vizi; la valutazione della tempestività è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sui fatti se non ostacolata dalla regola della doppia conforme.

  • Codice civile, art. 1495

    Invocato dalla ricorrente per falsa applicazione, ma la Corte ha ritenuto che la questione consisteva in valutazione di merito documentale (lettera del 5 settembre) e non in vizio di diritto sindacabile in cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5

    Art. 360 n.3 (violazione di norme) è stato utilizzato per censure di diritto; l'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è stato ritenuto inammissibile per la presenza della "doppia conforme" che impedisce alla Cassazione di riesaminare fatti già uguali in primo e secondo grado.

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter (ultima comma, doppia conforme)

    Applicata ratione temporis: la regola della doppia conforme ha escluso il sindacato in Cassazione su fatti e motivazioni sostanzialmente coincidenti tra primo grado e appello, rendendo inammissibili alcune censure di fatto.

  • Codice civile, art. 1227 comma 2

    Richiamato rispetto all'alterazione dello stato dei luoghi; la Corte d'appello ha ritenuto che, anche prescindendo da eventuali comportamenti sanzionati penalmente, il taglio dell'uva non aveva efficacia tale da pregiudicare la valutazione del danno, valutazione poi confermata in Cassazione.

  • Codice civile, artt. 1218, 1223, 1224

    Le norme relative all'inadempimento e al risarcimento sono state invocate dalla ricorrente per contestare la rivalutazione monetaria; la Corte ha affermato che la statuizione ha natura risarcitoria e costituisce debito di valore, giustificando la rivalutazione.

  • Codice civile, art. 2033

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni civili invocate; la Corte ha escluso la rilevanza delle doglianze proposte che comporterebbero una rivalutazione di fatto dei conteggi tecnici.

  • Codice di procedura civile, art. 112 e art. 132

    Art.112 (omessa pronuncia) e art.132 (motivi di gravame) invocati per criticare presunte omissioni della Corte di appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello si era pronunciata sulle questioni dedotte e aveva motivato, per quanto richiesto.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13

    Richiamato in ordine all'obbligo della ricorrente di versare, se dovuto, un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato in relazione al presente ricorso.

Massime di principio

  • In contratti di compravendita di prodotti agricoli con clausole sui termini di raccolta, il compratore che assume la raccolta deve rispettare i termini essenziali: ritardi o raccolte parziali possono integrare inadempimento soggetto a risarcimento.
  • La denuncia dei vizi di una cosa venduta deve essere tempestiva e il compratore ha l'onere della prova della tempestività; la valutazione della tempestività è di regola rimessa al giudice di merito e difficilmente riesaminabile in Cassazione se le decisioni di primo e secondo grado concordano (regola della "doppia conforme").
  • Le eccezioni che concernono la valutazione del contenuto di documenti o della consistenza probatoria di perizie sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e limitate nel sindacato di legittimità.
  • L'alterazione dello stato dei luoghi (o del bene) successiva all'instaurazione di un procedimento non determina automaticamente l'annullamento delle valutazioni tecniche: occorre provare la rilevanza e il concreto pregiudizio della condotta nell'accertamento del danno.
  • La qualificazione della pretesa (adempimento vs risarcimento) influenza la natura del debito: se la condanna è di natura risarcitoria si tratta di debito di valore, con conseguente possibilità di rivalutazione monetaria.
  • Le domande riconvenzionali o le richieste di restituzione di somme pagate in eccesso vanno valutate alla luce dell'accertamento sull'inadempimento: se il giudice accerta l'inadempimento della parte che ha pagato, la riconvenzionale può essere rigettata come conseguenza logica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.