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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3065/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato a una pena pecuniaria per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) omissione del Tribunale nel trasmettere l'impugnazione alla Corte di cassazione previa qualificazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; (2) vizio di motivazione per non aver considerato l'annullamento successivo del decreto di espulsione, fatto che inciderebbe sul presupposto del reato; (3) omissione di declarare l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto; (4) violazione di legge relativa alla determinazione della pena e all'omissione della sospensione condizionale

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha qualificato l'originaria impugnazione come ricorso per cassazione. Ha disposto il rinvio del processo a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso, rilevando che la corretta qualificazione consente di procedere alla valutazione nel rispetto delle previsioni dell'art. 614 c.p.p. e degli adempimenti connessi. Non è stata pronunciata una decisione di merito sui quattro motivi; l'annullamento è motivato dalla necessità di applicare il principio del "favor impugnationis" e dall'art. 568, comma 5, c.p.p., che impone la riconsiderazione e la trasmigrazione del fascicolo quando l'impugnazione sia stata proposta con mezzo diverso ma manifesti volontas impugnationis

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter

    norma sostanziale del reato contestato (violazioni in materia di immigrazione) oggetto della condanna di primo grado

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37

    "l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno"; al comma successivo: "l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento"

    stabilisce i limiti dell'impugnabilità in appello delle sentenze del giudice di pace: se la sentenza applica solo pena pecuniaria, il rimedio ordinario è il ricorso per cassazione

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    principio del favor impugnationis: l'impugnazione deve essere qualificata correttamente dal giudice ricevente e, se proposta a giudice incompetente, gli atti vanno trasmessi al giudice competente; la qualificazione formale errata non deve determinare l'inammissibilità dell'impugnazione quando sussista la volontas impugnationis

  • codice di procedura penale, art. 614

    disciplinando la trattazione del ricorso per cassazione proposto contro sentenze emesse a seguito di dibattimento, impone adempimenti procedurali specifici prima della decisione di legittimità (es. notifiche, acquisizioni necessarie)

Massime di principio

  • Se una parte propone un gravame con un mezzo erroneo (es. appello invece di ricorso per cassazione), il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare (voluntas impugnationis) e procedere alla corretta qualificazione o trasmissione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., anziché dichiarare automaticamente l'inammissibilità
  • Per le sentenze del giudice di pace che applicano soltanto una pena pecuniaria, il rimedio idoneo è il ricorso per cassazione (art. 37 d.lgs. 274/2000); un'appellabilità non conforme può essere sanata tramite la riqulificazione dell'atto
  • L'annullamento del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità non equivale a una decisione di merito: il ricorso può essere rimesso per il suo esame formale e sostanziale dopo l'esecuzione degli adempimenti procedurali prescritti (art. 614 c.p.p.)
  • Il principio del "favor impugnationis" mira a privilegiare il merito della tutela giurisdizionale rispetto al formalismo procedurale: il difensore che abbia sbagliato la nomenclatura dell'impugnazione non perde necessariamente il rimedio se è dimostrabile l'intento di ottenere un riesame
  • In casi simili conviene proporre tempestivamente ricorso per cassazione (se previsto) o sollecitare la riqulificazione dell'impugnazione da parte del giudice che ha ricevuto l'atto, indicando chiaramente la volontà di sottoporre la decisione al sindacato di legittimità

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