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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16148 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato di vari terreni acquistati dalla società Iniziative Lunigiane, ritenendoli dotati di potenzialità edificatorie e portando il valore complessivo da €847.798,83 a €6.093.495,06. La società e i venditori avevano impugnato gli avvisi sostendendo l'erroneità del metodo di valutazione (uso di atti anteriori di oltre 3 anni e inapplicabilità dei valori OMI). In primo grado la CTP rideterminò il valore; la CTR accolse gli appelli riducendo la potenzialità edificatoria in ragione della mancata efficacia della variante al PRG per l'assenza di approvazione del piano strutturale e ritenne inapplicabili i valori OMI per diversa ubicazione. L'Agenzia propose ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) omissione della CTR nel verificare e dichiarare l'estinzione del giudizio per alcuni venditori che avevano ottenuto la definizione (nota Agenzia 5.9.2012); (2) mancata considerazione di contestazioni relative ai terreni non edificabili; (3) errata applicazione di norme urbanistiche (DPR 131/1986 e art.36 D.L. 223/2006) lamentando che si doveva valutare la situazione al momento del contratto; (4) motivazione apparentemente confusa. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (la questione della cessazione della materia del contendere non era stata esaminata dalla CTR e deve essere valutata) e infondati o inammissibili gli altri (il secondo per difetto di specificità; il terzo e il quarto come valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione perché verifichi se sia intervenuta la definizione della pretesa tributaria per i contribuenti indicati nella nota del 5 settembre 2012 e, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere nei loro confronti. Gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati. Sono state inoltre poste a carico della CTR rinviata le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la CTR non abbia valutato la cessazione della materia del contendere per i contribuenti che avevano richiesto la definizione; la mancanza di esame di tale questione comporta la cassazione e il rinvio perché il giudice del merito accerti l'intervenuta definizione e l'eventuale estinzione del giudizio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (artt. 43, 51, 52)

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alla valutazione della natura edificabile dei terreni; la Corte di legittimità ha ritenuto che le censure sollevate fossero dirette a questioni di fatto (valutazione della cubatura e dell'iter urbanistico) e quindi insindacabili se fondate su accertamenti di merito.

  • Decreto-Legge n. 223 del 2006, art. 36

    La CTR aveva riconosciuto formalmente l'applicabilità dell'art.36 ma, sulla base dell'analisi dell'iter urbanistico e della mancata approvazione del piano strutturale, ne ha negato l'applicazione pratica; la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di merito non censurabili in via di legittimità.

  • art. 360 c.p.c., n. 3 (motivazione)

    Invocato dall'Agenzia per dedurre violazione di norme di diritto; la Corte ha rilevato che molte delle censure erano in realtà questioni di fatto e quindi non idonee a fondare il motivo ai sensi dell'art.360/3.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 16070/2014; Cass. 12785/2016; Cass. 8192/2018)

    Principio secondo cui, se il fallimento sopravviene dopo la notifica del ricorso o nelle more della pubblicazione della sentenza di secondo grado, la notifica del ricorso al difensore in bonis non è inesistente ma nulla, e la nullità è sanata dalla costituzione del curatore fallimentare.

Massime di principio

  • Se alcune parti in causa ottengono una definizione della pretesa tributaria (ad es. ai sensi di norme di definizione), il giudice d'appello deve verificare ed eventualmente dichiarare la cessazione della materia del contendere nei loro confronti; l'omissione di tale verifica è motivo di cassazione e rinvio.
  • La Corte di Cassazione sindaca prioritariamente questioni di diritto; le valutazioni sull'iter urbanistico, sulla potenzialità edificatoria e sulla misura della cubatura sono accertamenti di fatto e difficilmente revocabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
  • I valori OMI o altri parametri comparativi possono essere disapplicati se non pertinenti per ubicazione o caratteristiche degli immobili: il giudice deve motivare l'inattendibilità degli indici quando non sono omogenei alla fattispecie.
  • Le eccezioni procedurali connesse al fallimento: se la notifica è stata eseguita al difensore della parte ancora in bonis e il fallimento è intervenuto successivamente, la notifica non è automaticamente nulla ma la nullità è sanata dalla costituzione del curatore, secondo consolidata giurisprudenza.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e dimostrare violazioni di diritto; argomentazioni generiche o contestazioni che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o destinate al rigetto.

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