Cassazione Penale, Ordinanza n. 03598/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del gravame, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso proponeva censura contro la decisione del GIP che aveva disposto la confisca di una somma di denaro già sottoposta a sequestro. La difesa contestava, in sostanza, la legittimità della confisca, ma l'ordinanza rileva che il motivo era da un lato aspecifico e dall'altro manifestamente infondato, perché non si confrontava con la duplice base argomentativa del provvedimento impugnato: la stretta correlazione del denaro alle condotte di spaccio, desunta dal rinvenimento del contante insieme a materiale idoneo al confezionamento, e la sproporzione tra la somma e i redditi lecitamente dichiarati e disponibili, considerato anche il fabbisogno familiare e le note di credito richiamate per ridimensionare l'incidenza delle fatture prodotte.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la confisca senza confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato.
- La confisca di una somma di denaro può essere sorretta, in sede motivazionale, sia dal collegamento diretto con attività illecite sia dalla sproporzione rispetto alle disponibilità lecite del soggetto, valutate anche alla luce del contesto complessivo e delle giustificazioni documentali offerte.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: la mancata confutazione del nucleo argomentativo decisivo della decisione comporta l'inammissibilità del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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