Cassazione Penale, Sentenza n. 51450/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto personalmente dall'indagata contro l'ordinanza del Tribunale della libertà di Taranto del 13/07/2023; il motivo principale di inammissibilità è l'assenza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito introdotto con le modifiche della legge n. 103/2017. Il deposito tramite PEC dell'avv. non cassazionista non è rilevante a sanare il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., per essere stato proposto personalmente dalla ricorrente senza la firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914/2017) che conferma il carattere inderogabile del requisito. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale
Norme richiamate
art. 571 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la disciplina dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte la interpreta congiuntamente all'art. 613 per escludere i ricorsi non sottoscritti da difensori cassazionisti
art. 613 cod. proc. pen.
Richiama il requisito della sottoscrizione da parte di difensore abilitato all'albo speciale della Corte di cassazione e costituisce base normativa per l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna della parte al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
legge n. 103 del 23 giugno 2017
entrata in vigore 3 agosto 2017
Ha introdotto la modifica normativa che ha imposto l'obbligo di sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello), Rv. 272011
Giurisprudenza consolidata che afferma il carattere tassativo dell'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale; la sentenza è richiamata per confermare l'inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente dalla parte
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione in via equitativa delle somme dovute alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza della sottoscrizione comporta inammissibilità automatica
- La delega o il deposito tramite un difensore non cassazionista non sanano il vizio di forma relativo alla mancata sottoscrizione da parte di un cassazionista
- In caso di inammissibilità per difetto formale previsto dalla legge le Sezioni Unite hanno confermato il carattere inderogabile del requisito, per cui la sanzione processuale è prevedibile anche quando l'errore non sia doloso
- La Corte può condannare la parte inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'entità può essere determinata in via equitativa tenendo conto delle circostanze
- Per evitare l'inammissibilità, in situazioni analoghe occorre assicurarsi prima del deposito che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o, se necessario, ricorrere a un difensore cassazionista prima della proposizione dell'atto
- Eventuali rimedi sono limitati: la regola è di stretta interpretazione, dunque è preferibile correggere preventivamente la carenza procedurale piuttosto che affidarsi a possibili eccezioni o sanatorie
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