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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25964/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del G.I.P. Ferraro sostenendo che lo stesso magistrato si fosse già espresso, in altro procedimento a carico di un coimputato per reati in materia di stupefacenti aggravati ex art. 416-bis.1 c.p., sulla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso e dell'aggravante; tale precedente, unito alla contestata coincidenza del contesto e di alcune fonti di prova, determinerebbe un pregiudizio e l'incompatibilità del giudice a celebrare il nuovo processo (per tentato omicidio e violazioni della legge sulle armi aggravate ex art. 416-bis). La difesa ha inoltre prodotto motivi nuovi e richiamato pronunce di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui non sussistono cause di incompatibilità: i fatti dei due procedimenti sono radicalmente diversi (reati in materia di stupefacenti vs tentato omicidio/reati con arma), l'aggravante ex art. 416-bis.1 era stata riconosciuta solo nei confronti di altro coimputato e non del ricorrente, e la mera coincidenza di alcune fonti di prova non comporta ricusazione perché la stessa fonte può essere valutata diversamente in processi distinti. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 3 aprile 2025.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Regola le cause di ricusazione: la Corte ha ritenuto che non ricorra alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste perché non si tratta del medesimo fatto.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Disciplina la ricusazione: la Corte ha escluso la sussistenza di un pregiudizio tale da giustificare la ricusazione, anche alla luce della parziale dichiarazione di illegittimità segnalata dalla giurisprudenza.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'aggravante in capo a un diverso procedimento e a diverso imputato non implichi di per sé incompatibilità nel nuovo giudizio.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    art. 416-bis.1 c.p. (menzionato nel testo)

    Richiamato come base dell'aggravante contestata nel primo procedimento; la Corte ha osservato che l'applicazione nei confronti di altro coimputato non pregiudica l'indipendenza del giudizio nel processo odierno.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sui reati in materia di stupefacenti: riguarda il primo procedimento; la Corte ha sottolineato la diversità ontologica rispetto ai reati del secondo procedimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma per motivi connessi all'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 64/2022

    Richiamata dalla difesa nei motivi nuovi come parametro interpretativo; la Corte di legittimità ha comunque ritenuto che, alla luce dei fatti del caso, la questione non fonda la ricusazione.

Massime di principio

  • La partecipazione di un magistrato a un precedente procedimento su fatti diversi non determina automaticamente la ricusazione: è necessario che sussista identità di fatto o un concreto pregiudizio per l'imparzialità.
  • Il riconoscimento di un'aggravante (es. collegata a modalità mafiose) in capo a un altro imputato non vale di per sé a dimostrare che lo stesso giudice sia incompatibile per un processo diverso con accuse ontologicamente distinte.
  • La mera coincidenza di fonti di prova tra procedimenti non giustifica la ricusazione: la stessa fonte può essere valutata in modo diverso in giudizi distinti e non crea automaticamente un pregiudizio.
  • Per ottenere l'accoglimento di una ricusazione occorre dimostrare un nesso concreto e diretto tra la precedente partecipazione del giudice e la possibilità che tale partecipazione ne comprometta l'imparzialità nel processo attuale (es. identità sostanziale dei fatti, decisioni già assunte sugli stessi punti decisivi).
  • Le questioni di legittimità costituzionale connesse alle norme sulla ricusazione possono essere escluse quando il motivo principale del ricorso risulta manifestamente infondato; non va sollevata una questione costituzionale come surrogato di argomentazioni processuali deboli.
  • In sede difensiva è utile documentare in modo puntuale la sovrapposizione fattuale e probatoria e indicare esattamente in che senso la precedente partecipazione del giudice avrebbe determinato una valutazione pregiudizievole, evitando censure meramente assertive.

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