Cassazione Penale, Sentenza n. 32814/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di concorso in tentato furto aggravato. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione dei criteri cautelari e chiedeva la sostituzione con arresti domiciliari in ragione della sua presunta incensuratezza e della disponibilità di un connazionale ad ospitarlo.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per vizio di a-specificità: il motivo non ha confrontato in maniera adeguata e argomentata le ragioni poste dal Tribunale del Riesame a fondamento del rigetto (art. 591 c.p.p., comma 1 lett. c)). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la natura predatoria del fatto, il modus operandi pianificato, la personalità allarmante del ricorrente e la sua condizione di senza fissa dimora, che giustificano la misura cautelare di massima rigore per il rischio concreto di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità: il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata altrimenti è inammissibile.
art. 274, lett. c) c.p.p.
Questa disposizione, nella lettura post legge n. 47/2015, non esclude la valutazione cautelare di elementi connessi alla modalità del fatto e alle circostanze concrete per la prognosi di pericolo di recidiva o di fuga; la Corte l'ha richiamata per giustificare la valutazione del rischio di reiterazione basata sul modus operandi e sulle circostanze.
legge n. 47/2015
Modifica dell'assetto dell'art. 274 c.p.p.; la Corte sottolinea che, pur non consentendo di desumere pericolo solo dalla gravità del reato, la legge non impedisce di considerare le modalità e le circostanze concrete del reato ai fini cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a seguito della decisione; citata per gli effetti amministrativi della sentenza.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per cassazione contro misure cautelari deve essere specifico e confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dal giudice di merito; la generica richiesta di un regime meno afflittivo senza argomentare sui punti decisivi comporta quasi sempre l'inammissibilità.
- Nelle valutazioni cautelari il giudice può tener conto non solo del titolo di reato ma delle modalità concrete della condotta, del grado di preparazione dell'azione, del contesto e delle condizioni personali (es. senza fissa dimora), per formare una prognosi sulla concreta possibilità di reiterazione.
- L'incensuratezza e la disponibilità di terzi a ospitare l'indagato non sono di per sé decisivi: devono essere allegati e dimostrati elementi concreti che neutralizzino il rischio prognosticato (es. stabile rete familiare, lavoro, residenza certa, garanzie processuali).
- Per ottenere una rimodulazione del regime cautelare è utile contestare espressamente e con prove/argomentazioni specifiche i singoli elementi di valutazione usati dal giudice (es. confutare la ricostruzione del modus operandi, mostrare idonee ancore di stabilità sociale, proporre misure cautelari alternative corredate da concrete garanzie).
- In sede di impugnazione è strategico indicare errori di diritto o di valutazione motivazionale non meramente assertivi; il difensore deve indicare quale prova o quale argomento il giudice ha trascurato o valutato erroneamente.
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