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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07862/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in euro 3.605,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste. I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 642, secondo comma, c.p., ma sono stati ritenuti privi di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché non si confrontavano in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata e, di fatto, miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Gli ulteriori motivi riguardavano il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche: anche questi sono stati giudicati non specifici e comunque non scrutinabili in sede di legittimità, poiché la pena era stata motivata in modo sufficiente e non illogico, ed era stata irrogata una pena inferiore alla media edittale; quanto alle attenuanti generiche, è stato ritenuto sufficiente il richiamo agli elementi negativi e all'assenza di elementi positivi, senza necessità di esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 642, comma 2, c.p.

    è la disposizione sostanziale rispetto alla quale erano articolate le censure difensive; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché i motivi sono dichiarati aspecifici.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e la genericità delle doglianze comportano inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel riferimento ai vizi motivazionali e ai limiti del sindacato di legittimità, che non consente una rivalutazione delle prove.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia meramente generico o non si confronti in modo puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti se non vengono indicati specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o utilizzi formule sintetiche, soprattutto se la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dia conto di elementi negativi ritenuti decisivi o dell'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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