Sentenza n. 353/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, con riserva di proporre istanza cautelare in corso di causa: - della determinazione conclusiva del procedimento unico n. 583 del 1° agosto 2022 adottato dal Dirigente dello Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia (SUAPE) del Comune di Olbia; - dei pareri negativi resi nella fase asincrona e sincrona del procedimento dal settore edilizia privata ed urbanistica comunale, in particolare il parere reso in data 27 luglio 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione conclusiva del procedimento unico che ha rigettato il rinnovo, per la stagione estiva 2022, dell’autorizzazione al posizionamento di un chiosco-bar amovibile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale e i pareri negativi formati nel procedimento SUAPE, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 delle NTA del PUC adottato dal Comune, degli artt. 6 e 12 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 22-bis della l.r. n. 45/1989 e dell’art. 43 della l.r. n. 8/2015, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti, violazione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater della l. n. 241/1990 e violazione dell’art. 37 della l.r. n. 24/2016, contestando il rilievo attribuito al mancato previo ottenimento di ulteriori autorizzazioni e pareri. Il Comune ha chiesto il rigetto. In corso di causa la società ha inoltre chiesto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto la richiesta di stralcio della documentazione comunale. Ha ritenuto che il termine previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. per il deposito del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento non abbia natura perentoria. Sebbene l’art. 73, comma 1, c.p.a. consenta il deposito documentale fino a quaranta giorni prima dell’udienza, nel caso concreto la documentazione riguardava atti riconducibili a quelli indicati dall’art. 46, comma 2, c.p.a., in parte già prodotti dalla ricorrente e comunque conosciuti o conoscibili, senza ampliare il thema decidendum né rendere necessaria la riapertura del contraddittorio. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L’autorizzazione richiesta riguardava esclusivamente la stagione estiva 2022, per un periodo massimo di 120 giorni, mentre il ricorso era stato notificato il 31 ottobre 2022, quando la stagione era ormai conclusa. L’eventuale annullamento non avrebbe quindi procurato alla società alcuna utilità concreta e attuale. Il TAR ha escluso che l’interesse potesse consistere nell’ottenimento di un precedente giudiziario utile a orientare future decisioni dell’amministrazione su eventuali domande relative a stagioni successive: l’utilità dell’annullamento deve riferirsi all’atto impugnato e non a futuri atti, rispetto ai quali il potere amministrativo non è stato ancora esercitato. L’effetto conformativo del giudicato può operare solo nell’ambito della vicenda amministrativa definita dalla pronuncia e dei suoi seguiti, non rispetto a future e autonome attività amministrative. È stata inoltre esclusa la possibilità di pronunciare l’annullamento ai fini risarcitori, poiché non era stata tempestivamente proposta una domanda di risarcimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio
Il termine per il deposito degli atti e documenti da parte dell’amministrazione non è perentorio; la produzione tardiva non determina automaticamente l’esclusione degli atti, soprattutto quando essi non ampliano il thema decidendum e sono conosciuti o conoscibili dalla controparte.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell'udienza
Il termine tutela l’ordinato svolgimento del processo, ma la sua inosservanza non ha determinato, nel caso concreto, lo stralcio della documentazione, considerata la natura degli atti prodotti e l’assenza di lesione del contraddittorio.
art. 34, comma 2, c.p.a.
in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Il giudice non può accordare tutela conformativa rispetto a future e autonome attività amministrative, non ancora esercitate e non coincidenti con l’atto impugnato.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L’annullamento ai soli fini risarcitori presuppone una tempestiva domanda di risarcimento; in sua assenza il giudice non può pronunciarsi sull’illegittimità dell’atto esclusivamente per finalità risarcitorie.
artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater l. n. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla formazione e agli effetti dei pareri negativi nel procedimento conferenziale, ma il TAR non ha esaminato nel merito tali censure per la carenza di interesse alla decisione.
art. 88 delle NTA del PUC
La disposizione è stata richiamata dal Comune quale base del contrasto urbanistico-paesaggistico dell’intervento, ma la relativa legittimità non è stata esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità concreta e attuale ricavabile dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato; viene meno quando l’atto riguarda un’attività temporalmente esaurita e la pronuncia non può più produrre effetti utili per il ricorrente.
- Non sussiste un interesse attuale alla decisione fondato esclusivamente sull’obiettivo di ottenere un precedente giurisprudenziale orientativo per future e autonome attività amministrative.
- L’effetto conformativo del giudicato amministrativo opera nell’ambito della specifica vicenda amministrativa definita dalla pronuncia e dei suoi seguiti, ma non può vincolare l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati in procedimenti futuri e distinti.
- L’annullamento ai soli fini risarcitori non può essere pronunciato in assenza di una tempestiva domanda di risarcimento del danno.
- Il termine previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a. per il deposito degli atti e documenti dell’amministrazione non è perentorio; la produzione tardiva può essere acquisita quando riguarda documenti già conoscibili o conosciuti dalla controparte, non amplia il thema decidendum e non compromette il contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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