Cassazione Penale, Sentenza n. 19562/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse inammissibile e ha quindi accertato che il reato si era estinto per prescrizione il 23 ottobre 2021. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di un'autovettura, capo B) emessa in relazione al fallimento della Made Well srl. La Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato l'appello inammissibile per aspecificità. In Cassazione si è contestata tale dichiarazione di inammissibilità e si è valutata la decorrenza del termine di prescrizione del reato, rilevando che il termine massimo di prescrizione è spirato il 23 ottobre 2021 e che non opera sospensione per il rinvio relativo all'udienza del 30 novembre 2021, successiva allo spirare del termine.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per aspecificità può coinvolgere valutazioni che toccano la fondatezza del gravame anche nel merito, impedendo quindi di considerare automaticamente il ricorso inammissibile senza verifica più approfondita.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva che non sussistono elementi che consentano una pronuncia ai sensi di tale norma nel caso di specie; pertanto non è stata applicata per rimediare alla dichiarazione di inammissibilità della Corte d'appello e non ha impedito l'accertamento della prescrizione intervenuta.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità per aspecificità dell'appello da parte della Corte d'appello non esclude automaticamente il controllo di legittimità in Cassazione; la Cassazione può valutare se la decisione coinvolga il merito e dunque riesaminare la questione.
- Se, nel corso del procedimento, interviene la prescrizione del reato prima che eventuali vizi formali vengano sanati, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare la sentenza senza rinvio.
- I termini di prescrizione vanno monitorati con estrema attenzione dalla difesa: ritardi o rinvii successivi allo spirare del termine non sospendono automaticamente la prescrizione (salvo che ricorrano i presupposti di legge), per cui è essenziale proporre gli atti difensivi nei termini utili.
- Quando una pronuncia di inammissibilità appare fondata su aspecificità che tocca il merito, può essere opportuno impugnare in Cassazione per ottenere il riesame e verificare eventuali estinzioni del reato per prescrizione.
- La difesa dovrebbe documentare tempestivamente eventuali impedimenti rilevanti per ottenere, se possibile, gli effetti sospensivi previsti dalle norme processuali; tuttavia tali sospensioni non operano retroattivamente se riferite a udienze posteriori allo spirare dei termini di prescrizione.
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