Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 767 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento - Bollo - Prescrizione del debito per decorso triennale - non sussiste -- notifica atto di accertamento al portiere anteriormente alla notifica della cartella - omesso invio della raccomandata informativa (L. n. 31 del 2008) - notifica valida

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della pretesa sostenendo, da un lato, che il debito fosse prescritto per decorso del termine triennale e, dall'altro, che la notifica dell'atto di accertamento e della successiva cartella fosse nulla o inefficace perché effettuata al portiere senza l'invio della raccomandata informativa prevista dalla disciplina generale delle notificazioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la notifica dell'atto di accertamento al portiere, eseguita prima della notifica della cartella, fosse valida e idonea a interrompere la prescrizione, sicché il termine triennale non risultava decorso. Inoltre, per la notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la consegna al portiere perfeziona la notificazione alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'ulteriore raccomandata informativa. La disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prevale, per gli aspetti regolati, sulla disciplina generale richiamata dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata dagli ufficiali della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di consegna al portiere, la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere.

    La norma disciplina specificamente la notifica delle cartelle da parte dell'agente della riscossione e considera sufficiente la consegna al portiere risultante dall'avviso di ricevimento, senza imporre l'invio di una successiva raccomandata informativa.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione è richiamata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 soltanto per gli aspetti della notificazione non regolati dalla disciplina speciale delle cartelle di pagamento.

  • Art. 14 della legge n. 890 del 1982

    La notificazione degli atti che devono essere notificati al contribuente può essere eseguita a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione.

    La notifica diretta dell'agente della riscossione non è soggetta integralmente alle regole previste per le notifiche postali eseguite dall'ufficiale giudiziario.

  • Legge n. 31 del 2008

    La disciplina sulla raccomandata informativa non è stata ritenuta applicabile alla specifica notifica diretta della cartella regolata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Cassazione civile, sez. VI, 18 febbraio 2016, n. 3254

    La Corte ha affermato che la notifica diretta della cartella al portiere, effettuata dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è valida anche senza ulteriore raccomandata informativa.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale disciplina in modo completo la notifica di un atto tributario, essa prevale sulle regole generali incompatibili o non necessarie.
  • La consegna della cartella al portiere può perfezionare la notifica se effettuata secondo le modalità dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e documentata dall'avviso di ricevimento.
  • L'assenza della raccomandata informativa non comporta automaticamente la nullità della notifica della cartella quando si tratta di notifica diretta dell'agente della riscossione regolata dalla disciplina speciale.
  • Per valutare la prescrizione occorre verificare se, prima della scadenza del termine, sia stato notificato un valido atto di accertamento o altro atto interruttivo; una notifica valida al portiere può impedire il maturare della prescrizione.
  • La validità della notifica dipende dalla specifica modalità utilizzata: le regole applicabili alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario non devono essere automaticamente estese alla notifica diretta effettuata dall'agente della riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.