Cassazione Penale, Sentenza n. 25577/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame/appello promosso da Di Pietro avverso l'ordinanza del Gip, aveva annullato la misura accessoria del divieto di espatrio applicata dal Gip in aggravamento della misura prevista ex art. 307 c.p.p., ritenendo che l'art. 299 comma 4 c.p.p. non sia applicabile alla ipotesi di trasgressione della misura ex art. 307 c.p.p. Il ricorso di legittimità deduceva che il Tribunale aveva errato nell'interpretare la disciplina, non essendo vincolato il pubblico ministero a chiedere soltanto la custodia cautelare in carcere in caso di violazione delle prescrizioni della misura ex art. 307, e che la valutazione circa l'applicabilità di ulteriori misure deve poter tener conto dell'aggravamento delle esigenze cautelari e della possibilità di cumulo di misure non custodiali ove previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, per nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il cumulo di misure è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma ha affermato che l'art. 307 (lett. 1 bis) e i principi di adeguatezza e proporzionalità dell'art. 275 c.p.p. consentono di valutare, anche dopo scarcerazione per decorrenza termini, sia la persistenza sia la sopravvenienza di esigenze cautelari e la possibilità di applicare o cumulare misure non custodiali ove ciò risulti adeguato. Ha inoltre precisato che la custodia cautelare in carcere rimane extrema ratio: il giudice deve accertare l'inadeguatezza di ogni altra misura (art. 275 comma 3). La soluzione adottata dal Tribunale che riteneva vincolante la sola custodia è stata ritenuta incompatibile con il sistema normativo e quindi censurata.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen., comma 4
quando le esigenze cautelari risultino aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva
La Corte ha richiamato la norma come fondamento del principio che, in presenza di aggravamento delle esigenze cautelari, è possibile aggravare o cumulare misure; tale norma non va interpretata come esclusa nelle ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini.
art. 307 cod. proc. pen. (commi rilevanti)
le misure sostitutive possono essere adottate "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare"
La Corte interpreta l'art. 307 nel senso che esso comprende sia la persistenza sia la sopravvenienza delle esigenze cautelari e che il comma 1-bis prevede espressamente la possibilità di cumulo in ipotesi determinate, consentendo quindi valutazioni di aggravamento o cumulo anche dopo scarcerazione per decorrenza termini.
art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 3)
la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata
La Corte ribadisce che la custodia cautelare è una misura estrema: il giudice deve accertare l'inadeguatezza di tutte le misure alternative e compiere una valutazione prognostica di proporzionalità e adeguatezza prima di disporla.
art. 276 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato come riferimento alla disciplina tassativa delle prescrizioni delle misure non custodiali e al principio per cui sono rilevanti le inosservanze espressamente previste dalla legge.
art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. a
Richiamato in relazione alla dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini (circostanza che ha determinato la scarcerazione e l'applicazione delle misure ex art. 307).
Sezioni Unite, sentenza n. 29907/2006 ("La Stella")
l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge
La Corte conferma il principio delle Sezioni Unite ma lo armonizza con la possibilità prevista dall'art. 307 comma 1-bis e con i principi di adeguatezza e proporzionalità, ammettendo in concreto la valutazione di cumulo/aggravamento quando la legge lo consente e le esigenze cautelari lo giustificano.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni di una misura sostitutiva ex art. 307 c.p.p. può giustificare l'applicazione di ulteriori misure o l'aggravamento, purché ciò sia previsto dalla legge e sia risultante da un'accertata aggravazione delle esigenze cautelari.
- L'art. 307 va interpretato in modo da comprendere sia la persistenza sia la sopravvenienza di esigenze cautelari al momento della scarcerazione; non impedisce automaticamente l'applicazione di misure alternative o cumulative.
- La custodia cautelare in carcere è extrema ratio: prima di disporla il giudice deve verificare e motivare l'inadeguatezza di ogni altra misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
- Il cumulo di misure personali è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla legge; il giudice deve quindi accertare specificamente la compatibilità e la necessità del cumulo nel rispetto dei principi di proporzionalità e tassatività.
- Nelle valutazioni successive alla scarcerazione per decorrenza termini il pubblico ministero non è vincolato a chiedere esclusivamente la custodia cautelare: può proporre altre misure o il cumulo di misure se la normativa e le concrete esigenze cautelari lo giustificano.
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