Sentenza n. 1378/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della reintegrazione in servizio e dell’archiviazione del procedimento disciplinare, nonché della dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.
Atto impugnato: determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di sospensione precauzionale dall’impiego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva disposto la sua sospensione precauzionale dall’impiego. Nel corso del giudizio, prima della fissazione dell’udienza, il ricorrente è stato reintegrato in servizio mediante una successiva determinazione del Comando Generale e, nella medesima data, è stato archiviato il procedimento disciplinare. Per tali sopravvenienze, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del ricorso in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione reintegra il ricorrente nella posizione di servizio e viene archiviato il procedimento disciplinare connesso all’atto impugnato, il ricorrente può non avere più un interesse concreto e attuale alla decisione; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse al ricorso, corroborata da sopravvenienze idonee a eliminare l’utilità concreta della pronuncia, giustifica la declaratoria di improcedibilità e non una decisione nel merito dell’illegittimità dell’atto impugnato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate dal giudice per ragioni equitative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →