Cassazione Civile, Ordinanza n. 30246/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento dell'usucapione di un immobile facente parte di una comunione ereditaria. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo non provato il possesso uti dominus del bene in capo alla coerede, ma solo un possesso uti condominus, e comunque insufficiente il materiale testimoniale a dimostrare l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene ereditario. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente in appello deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 714 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115, 116, 163 e 164 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato la disciplina della comunione ereditaria e mal valutato le prove, trascurando elementi che avrebbero dimostrato il possesso esclusivo sin dal 1967 e la mancata partecipazione di una coerede dal 1996, oltre alla mancata risposta all'interrogatorio formale delle contumaci. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sulle istanze incidentali relative alla valutazione ex art. 232 c.p.c. delle circostanze da considerare ammesse per effetto della mancata risposta delle convenute contumaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una sollecitazione a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se la motivazione è plausibile e logica. Ha ribadito che la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non già la diversa forza persuasiva attribuita alle prove. Ha inoltre escluso la decisività dell'interrogatorio formale e delle conseguenze della mancata risposta delle parti contumaci, osservando che l'art. 232 c.p.c. non produce automaticamente una confessione e consente solo una valutazione discrezionale del giudice, che deve comunque considerare l'intero quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna della ricorrente alle spese, alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 714 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma ritenuta erroneamente applicata dalla corte territoriale in una lite tra coeredi su bene ereditario
art. 2697 c.c.
invocato per contestare la distribuzione dell'onere della prova sull'usucapione
art. 112 c.p.c.
dedotto come violato per asserita omessa pronuncia sulle istanze di parte
art. 115 c.p.c.
la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
la Corte afferma che non consente di sindacare in cassazione la diversa forza di convincimento attribuita dal giudice di merito alle prove raccolte
art. 163 c.p.c.
invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
art. 164 c.p.c.
invocato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
art. 232 c.p.c.
la mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti, dovendo comunque valutare ogni altro elemento di prova
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria prima della camera di consiglio
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente a somme in favore delle controricorrenti e della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri istruttori fuori dai limiti consentiti; non basta contestare che abbia preferito alcune prove ad altre.
- In tema di usucapione, la prova del possesso utile deve essere rigorosa; la critica che investe la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità se la motivazione è logicamente plausibile.
- L'art. 232 c.p.c. non attribuisce automaticamente valore confessori alla mancata risposta all'interrogatorio formale: il giudice conserva un potere discrezionale e deve valutare il complesso delle risultanze probatorie.
- La mancata risposta di un litisconsorte contumace all'interrogatorio formale non può essere automaticamente estesa, in senso sfavorevole, alle parti costituite che abbiano invece risposto negativamente.
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