Cassazione Penale, Sentenza n. 16668/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva condannato Pagano a 20 giorni di arresto e 120 euro di ammenda per i reati contestati (commessi il 26/06/2016). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i primi due motivi (an della responsabilità e causa di non punibilità ex art. 131-bis) non fossero manifestamente infondati e che il ricorso fosse idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione. Accertato che il fatto è stato commesso il 26/06/2016, la Corte ha rilevato che il reato è ormai estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma indicata tra quelle per le quali l'imputato era stato condannato; la Cassazione non è entrata nel merito dell'applicazione individuale della norma, avendo disposto l'annullamento per prescrizione.
art. 666 cod. pen.
Norma contestata in relazione ai fatti del 26/06/2016; come per le altre norme materiali, la decisione di annullamento è stata assunta per estinzione del reato e non per valutazione del diritto sostanziale.
art. 681 cod. pen.
Norma contestata e richiamata nelle imputazioni; la Cassazione non ha esaminato nel merito l'interpretazione applicativa in luce dell'estinzione per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
Motivo dedotto nel ricorso come causa di non punibilità. La Corte ha ritenuto che la censura non fosse manifestamente infondata e che il ricorso consentisse di valutare la questione, ma non ha deciso sul merito della sua applicazione perché ha pronunciato l'estinzione per prescrizione.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata nella sentenza per dichiarare l'annullamento definitivo.
Sez. U. n. 32 del 22/01/2000 (De Luca) e Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)
Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01
Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio una causa di non punibilità solo se il ricorso non è manifestamente inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione; tali precedenti sono stati usati per giustificare l'esame delle doglianze di art. 131-bis nel caso concreto.
Massime di principio
- Se il fatto è già estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; in tale ipotesi la decisione interviene per estinzione e non sul merito delle censure sostanziali.
- Perché la Cassazione possa rilevare d'ufficio (o valutare) una causa di non punibilità come quella prevista dall'art. 131-bis, il ricorso non deve essere manifestamente infondato o inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione: la formulazione e il contenuto del ricorso sono quindi determinanti.
- La prescrizione si valuta in base alla data del fatto e dei termini processuali; è fondamentale calcolare correttamente i termini prescrizionali e segnalare eventuali interruzioni o sospensioni nelle fasi istruttorie e decisorie.
- In difesa è opportuno chiedere espressamente, già in grado di appello e poi in cassazione se del caso, l'applicazione di cause di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché la procedura e la correttezza formale delle doglianze influenzano l'ammissibilità e l'esame da parte della Corte di Cassazione.
- L'annullamento per prescrizione comporta l'estinzione del reato ma non equivale a una dichiarazione di innocenza sul piano del merito; la decisione è di natura estintiva e processuale.
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