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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16668/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva condannato Pagano a 20 giorni di arresto e 120 euro di ammenda per i reati contestati (commessi il 26/06/2016). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i primi due motivi (an della responsabilità e causa di non punibilità ex art. 131-bis) non fossero manifestamente infondati e che il ricorso fosse idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione. Accertato che il fatto è stato commesso il 26/06/2016, la Corte ha rilevato che il reato è ormai estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma indicata tra quelle per le quali l'imputato era stato condannato; la Cassazione non è entrata nel merito dell'applicazione individuale della norma, avendo disposto l'annullamento per prescrizione.

  • art. 666 cod. pen.

    Norma contestata in relazione ai fatti del 26/06/2016; come per le altre norme materiali, la decisione di annullamento è stata assunta per estinzione del reato e non per valutazione del diritto sostanziale.

  • art. 681 cod. pen.

    Norma contestata e richiamata nelle imputazioni; la Cassazione non ha esaminato nel merito l'interpretazione applicativa in luce dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Motivo dedotto nel ricorso come causa di non punibilità. La Corte ha ritenuto che la censura non fosse manifestamente infondata e che il ricorso consentisse di valutare la questione, ma non ha deciso sul merito della sua applicazione perché ha pronunciato l'estinzione per prescrizione.

  • art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Base normativa che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata nella sentenza per dichiarare l'annullamento definitivo.

  • Sez. U. n. 32 del 22/01/2000 (De Luca) e Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)

    Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01

    Giurisprudenza consolidata richiamata per il principio che la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio una causa di non punibilità solo se il ricorso non è manifestamente inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione; tali precedenti sono stati usati per giustificare l'esame delle doglianze di art. 131-bis nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se il fatto è già estinto per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.; in tale ipotesi la decisione interviene per estinzione e non sul merito delle censure sostanziali.
  • Perché la Cassazione possa rilevare d'ufficio (o valutare) una causa di non punibilità come quella prevista dall'art. 131-bis, il ricorso non deve essere manifestamente infondato o inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione: la formulazione e il contenuto del ricorso sono quindi determinanti.
  • La prescrizione si valuta in base alla data del fatto e dei termini processuali; è fondamentale calcolare correttamente i termini prescrizionali e segnalare eventuali interruzioni o sospensioni nelle fasi istruttorie e decisorie.
  • In difesa è opportuno chiedere espressamente, già in grado di appello e poi in cassazione se del caso, l'applicazione di cause di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché la procedura e la correttezza formale delle doglianze influenzano l'ammissibilità e l'esame da parte della Corte di Cassazione.
  • L'annullamento per prescrizione comporta l'estinzione del reato ma non equivale a una dichiarazione di innocenza sul piano del merito; la decisione è di natura estintiva e processuale.

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