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Sentenza

Sentenza n. 2178/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto prefettizio (prot. n. -OMISSIS-) concernente diniego di rinnovo di porto di pistola per difesa personale emesso dalla Prefettura di Milano – UTG in data 24 febbraio 2023, a firma del Vice Prefetto Vicario, notificato in data 17 marzo 2023; b) ove occorrer possa, della comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 (prot. n. 0004874) contenente il preavviso di rigetto all'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale emessa dalla Prefettura di Milano – UTG in data 3 gennaio 2023 a firma del Vice Prefetto Aggiunto; c) e di ogni altro atto, anche non noto, a esso presupposto, connesso o consequenziale; - per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 17/7/2023: domanda di annullamento: a) della comunicazione (-OMISSIS-) del 15 dicembre 2022 della Questura di Milano - “Divisione Polizia Amministrativa e Sociale”; e b) della comunicazione (prot. n. 0576944) del 16 dicembre 2022 della Questura di Milano – Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centro”.

Giustizia amministrativa202300904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché gli atti istruttori della Questura posti a fondamento del diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare da molti anni di una licenza di porto d'armi per difesa personale, aveva chiesto il rinnovo allegando i rischi connessi all'attività professionale di avvocato, alla gestione della cassaforte dello studio e al proprio coinvolgimento, molti anni prima, nelle trattative relative a un sequestro di persona. La Prefettura, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e l'esame delle osservazioni presentate, ha negato il rinnovo ritenendo non dimostrata la permanenza di un bisogno attuale e concreto di circolare armato, evidenziando la risalenza del sequestro, la condanna degli autori e l'assenza di ulteriori situazioni pregiudizievoli correlate. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione, violazione degli artt. 42 T.U.L.P.S. e 61 del relativo regolamento per erronea valutazione dei presupposti del titolo ed eccesso di potere, sostenendo che non vi fossero mutamenti rispetto ai precedenti rinnovi e che il rischio di ritorsioni fosse tuttora concreto e attuale, anche perché uno degli autori del sequestro era stato scarcerato. Con motivi aggiunti ha contestato le comunicazioni istruttorie della Questura del 15 e 16 dicembre 2022, deducendo una contraddittorietà tra l'affermazione dell'assenza di elementi ostativi e quella relativa all'insussistenza dei presupposti per il rinnovo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, esaminando congiuntamente le censure per la loro sostanziale identità. Ha affermato che il porto d'armi per difesa personale costituisce un'eccezione al divieto generale di portare armi e presuppone un bisogno dimostrato, consistente in un pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità personale. La domanda di rinnovo equivale sostanzialmente a una nuova domanda di rilascio: alla scadenza il titolo perde efficacia e l'amministrazione deve verificare nuovamente la permanenza dei presupposti, senza che i precedenti rinnovi determinino un diritto al rinnovo automatico. Non sono necessari fatti nuovi per negare il rinnovo; l'amministrazione può rivalutare i fatti pregressi considerando il trascorrere del tempo e le sopravvenienze, per accertare se il pericolo abbia perso attualità e concretezza. Nel caso concreto, la Prefettura ha rinnovato l'istruttoria, esaminato le informative della Questura, valutato l'episodio del sequestro e le osservazioni dell'interessato, rilevando l'assenza di elementi obiettivi attuali e concreti di pericolo. Il mero esercizio di una professione potenzialmente esposta al contatto con ambienti criminali, anche in un territorio interessato dalla criminalità organizzata, non è sufficiente senza specifici indici di rischio. Il giudice ha escluso sia il difetto di istruttoria e motivazione sia la contraddittorietà tra le note della Questura, ritenendo coerente l'esito dell'istruttoria e rispettate le garanzie partecipative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole ... La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale

    Il rilascio del porto d'armi per difesa personale è subordinato alla dimostrazione di un bisogno, identificato in un pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità personale; il rinnovo richiede una nuova verifica della permanenza di tale presupposto.

  • art. 61 r.d. n. 635/1940

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti per il rilascio del titolo, ma la decisione fonda il rigetto soprattutto sulla necessità di dimostrare l'attualità e concretezza del bisogno ai sensi dell'art. 42 T.U.L.P.S.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La Prefettura ha assolto la garanzia partecipativa comunicando i motivi ostativi e valutando le osservazioni dell'interessato prima dell'adozione del diniego.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del diniego è stata ritenuta esauriente perché ha indicato la risalenza dell'episodio di sequestro, la condanna degli autori, l'assenza di ulteriori pregiudizi correlati e la mancanza di elementi attuali e concreti di pericolo.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale fondamento del divieto ordinario di portare armi, rispetto al quale il porto d'armi per difesa personale costituisce previsione eccezionale.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato quale ulteriore fondamento del divieto generale derogato dal porto d'armi per difesa personale.

Massime di principio

  • La licenza di porto d'armi per difesa personale è un titolo eccezionale, subordinato alla dimostrazione di un pericolo grave, concreto e attuale per l'incolumità dell'interessato; il semplice rischio astratto o la mera possibilità di contatti con ambienti criminali non sono sufficienti.
  • La domanda di rinnovo del porto d'armi non comporta un rinnovo automatico del titolo precedente, ma richiede una nuova verifica dei presupposti esistenti al momento della domanda, poiché alla scadenza la licenza perde efficacia.
  • Per negare il rinnovo non è necessario che siano intervenuti fatti nuovi: l'amministrazione può rivalutare i fatti pregressi alla luce del trascorrere del tempo e delle sopravvenienze, verificando se il pericolo abbia perduto attualità e concretezza.
  • Il precedente rilascio o rinnovo della licenza non vincola l'amministrazione, che può pervenire a una diversa valutazione in occasione della nuova domanda purché svolga un'istruttoria adeguata e motivi sulle ragioni dell'insussistenza del bisogno attuale.
  • In caso di domanda di rilascio o rinnovo, l'onere di dimostrare il bisogno di portare l'arma grava sull'istante; l'esercizio di una professione astrattamente esposta a rischi non sostituisce la prova di specifici e obiettivi indici di pericolo.
  • È adeguatamente motivato il diniego che dia conto della risalenza degli episodi allegati, dell'assenza di ulteriori fatti pregiudizievoli e della mancanza di elementi attuali e concreti di rischio, dopo l'esame delle osservazioni presentate dall'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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