Cassazione Penale, Sentenza n. 332/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Pisa per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (inottemperanza, senza "giustificato motivo", all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale notificato il 14/05/2019). In cassazione l'imputato deduceva: 1) vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe valutato il suo stato di impossidenza come "giustificato motivo" per non allontanarsi; 2) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, chiedendo l'applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo perché lo stato di indigenza non era stato prospettato davanti al giudice di merito (questione di fatto non riapribile in Cassazione). Ha invece accolto il secondo motivo: l'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 è applicabile anche ai reati omissivi istantanei di pura condotta (compresi i reati in materia di immigrazione giudicabili dal Giudice di pace). Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla valutazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità e il procedimento è rinviato al Giudice di pace di Pisa in diversa composizione per nuovo esame su tale punto; il ricorso è invece rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che sanziona l'inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale; la Corte afferma che detta fattispecie, se di competenza del Giudice di pace, non esclude a priori l'applicazione della causa di improcedibilità per particolare tenuità
art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La causa di improcedibilità per particolare tenuità è applicabile a ogni tipologia di reato, ivi compresi i reati omissivi istantanei di pura condotta e i reati in materia di immigrazione giudicabili dal Giudice di pace; la valutazione richiede un giudizio complessivo sulla misura dell'offesa (danno in senso penale), occasionalità, grado di colpevolezza e pregiudizio per lavoro/studio/famiglia/salute
art. 131-bis cod. pen.
Citato come istituto analogo applicabile ai reati omissivi per modulare la sanzione, a supporto dell'idea che anche per reati omissivi sono possibili valutazioni mitigate in ragione della particolare tenuità
Corte costituzionale, sent. n. 250/2010
Riferimento giurisprudenziale che in passato aveva escluso l'operatività dell'art. 34 rispetto a questa fattispecie; la Cassazione ritiene però quella affermazione oramai anacronistica alla luce delle successive modifiche legislative e del mutato assetto di competenze e sanzioni
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il giudizio in trattazione scritta in Cassazione; usata per indicare la modalità del processo davanti alla Corte
Massime di principio
- La causa di improcedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. n. 274/2000) può essere valutata anche per reati omissivi istantanei di pura condotta, ivi compresi i reati in materia di immigrazione giudicabili dal Giudice di pace
- Le circostanze fattuali rilevanti (es. stato di indigenza o altro "giustificato motivo") devono essere dedotte e provate davanti al giudice di merito; non è possibile introdurle per la prima volta in Cassazione
- La valutazione della particolare tenuità è complessiva: si considerano l'entità dell'offesa in senso penale, l'occasionalità del fatto, il ridotto grado di colpevolezza e il pregiudizio che il proseguimento del processo può arrecare a lavoro/studio/famiglia/salute
- Le decisioni costituzionali o giurisprudenziali precedenti che escludono l'applicabilità di istituti di favore possono diventare anacronistiche alla luce di modifiche legislative o di mutamenti della competenza giudiziaria; occorre interpretare secondo l'assetto normativo attuale
- Se la Cassazione annulla limitatamente alla questione di improcedibilità, il processo torna al giudice di merito per una nuova valutazione in diversa composizione
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