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Sentenza

Sentenza n. 5828/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento a. del Decreto Ministeriale-OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici in data 4 aprile 2023 e notificato alle ricorrenti il 6 aprile 2023 (doc. 3/d), con cui veniva decretato che l'infermità - Exitus per mesotelioma pleurico epitelioide - sofferta dal gen. Brig. A.M. -OMISSIS- nato il -OMISSIS- a Trieste e deceduto il -OMISSIS- – non dipende da fatti di servizio; b. del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-– Posizione n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 3172 del 2411/2022, allegato al Decreto di cui innanzi e con esso conosciuto e notificato alle ricorrenti il 6 aprile 2023 (doc. 3/e), e tutti gli atti antecedenti [presupposti] e successivi; nonché per l'annullamento di ogni atto, provvedimento e/o comportamento anche tacito, presupposto, connesso, successivo e/o consequenziale a questi – se ed in quanto esistono –non cogniti, sulla cui base è stata NON RICONOSCIUTA la dipendenza da causa di servizio e sono state RESPINTE le domande di riconoscimento e di equo indennizzo presentate dalle ricorrenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, e/o nella misura in cui sono lesivi: (i) i rapporti informativi e/o le relazioni predisposte dalle Amministrazioni resistente ai fini della definizione del presente procedimento amministrativo e citati nel Parere qui gravato, anche se non cogniti, e pertanto oggetto di istanza di accesso agli atti predisposta dallo scrivente difensore per conto delle ricorrenti in data 26.05.2023 (doc. 3/f); nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio delle infermità dichiarate e riconosciute con conseguente ACCOGLIMENTO delle domande di EQUO indennizzo, e/o al rilascio del provvedimento richiesto e denegato, e comunque a tenere tutti i comportamenti e adottare i provvedimenti necessari alla migliore tutela di tutti gli interessi fatti valere dalle ricorrenti, tra cui anche la rinnovazione delle procedure di valutazione sanitaria e amministrativa con una motivazione effettivamente atta a dare conto dell'applicazione dei criteri e dell'iter logico giuridico seguito nella valutazione, anche all'esito, ove ritenuto, della esecuzione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio [con riserva di agire in separato giudizio per tutte le altre tutele non oggetto del presente procedimento e a valere la notifica del presente ricorso, anche ai fini della costituzione in mora, in ordine ai danni tutti iure hereditario e iure proprio, subito dagli odierni ricorrenti, e per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Giustizia amministrativa202309221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, anche quali eredi della madre sopravvenuta deceduta, hanno impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell'exitus per mesotelioma pleurico epitelioide sofferto dal loro dante causa, nonché il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e gli atti connessi. Il militare aveva prestato servizio nell'Aeronautica Militare dal 1960 al 1999, prevalentemente come pilota presso reparti operativi e su velivoli sui quali le ricorrenti assumevano la presenza di amianto. Il parere aveva ritenuto la domanda generica e priva di documentazione probante, rilevando altresì che l'Amministrazione non sarebbe stata più in possesso della documentazione relativa al lavoro svolto. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2, 5, 7, 11 e 14 del d.P.R. 461/2001, dell'art. 64 del d.P.R. 1092/1973 e della l. 241/1990, sostenendo che l'istante deve allegare la documentazione disponibile, mentre spetta all'Amministrazione acquisire gli elementi informativi e predisporre la relazione sul nesso causale. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Sono state inoltre censurate la violazione dell'art. 7 del d.P.R. 461/2001, dell'art. 64 del d.P.R. 1092/1973, dell'art. 2087 c.c. e delle norme prevenzionistiche del d.P.R. 303/1956 e del d.P.R. 547/1955, nonché la mancata considerazione dei dati di servizio, delle condizioni di rischio, della documentazione prodotta e del criterio causale del più probabile che non. Le ricorrenti hanno valorizzato il verbale della C.M.O. di Padova del 10 settembre 2021, che aveva accertato la patologia con invalidità e danno biologico al 100% e aveva riportato l'esposizione del militare a velivoli con presenza di amianto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale, il parere del Comitato di Verifica e gli atti connessi, ordinando una nuova istruttoria sul procedimento in contraddittorio tecnico con le eredi. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi del d.P.R. 461/2001, l'interessato deve presentare la domanda e allegare la documentazione utile, ma gli uffici dell'Amministrazione devono acquisire gli elementi informativi relativi ai fatti di servizio e al nesso causale e trasmettere al Comitato una relazione riepilogativa. Nel caso concreto le ricorrenti avevano fornito un principio di prova mediante la documentazione sanitaria e lo stato di servizio, dal quale emergeva lo svolgimento per larga parte di mansioni operative come pilota militare. Tale posizione era riconducibile al personale esposto direttamente a livelli significativi di fibre aerodisperse. Il parere negativo è stato ritenuto generico e viziato perché aveva escluso il nesso causale senza un adeguato approfondimento istruttorio, limitandosi a qualificare l'istanza come generica e a richiamare l'asserita indisponibilità della documentazione amministrativa. L'Amministrazione non può addossare all'istante le conseguenze della mancata ricostruzione dei fatti di servizio quando dispone, o avrebbe dovuto disporre, degli elementi necessari all'istruttoria. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alle spese, liquidate complessivamente in euro 3.305,00 oltre accessori, in favore delle ricorrenti secondo le rispettive quote ereditarie.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. 461/2001

    la parte istante deve presentare una domanda scritta indicando la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e allegando ogni documento utile

    L'onere dell'istante consiste nell'allegare la documentazione utile disponibile, senza esaurire gli obblighi istruttori dell'Amministrazione.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 461/2001

    Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa

    Gli uffici presso i quali il dipendente ha prestato servizio devono fornire gli elementi informativi necessari all'istruttoria.

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 461/2001

    Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato

    L'Amministrazione deve trasmettere al Comitato una relazione istruttoria completa sugli elementi informativi disponibili e sulla documentazione dell'interessato.

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione

    Il Comitato deve valutare la riconducibilità dell'infermità all'attività lavorativa sulla base dei fatti di servizio e del rapporto causale, attraverso un esame istruttorio adeguato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve essere sorretto da una motivazione effettiva e coerente con gli elementi istruttori, non potendo limitarsi a formule generiche non corroborate da accertamenti.

  • art. 64 d.P.R. 1092/1973

    È richiamato quale disposizione applicabile nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio disciplinato dal d.P.R. 461/2001, l'interessato deve indicare l'infermità, i fatti di servizio rilevanti e allegare la documentazione utile disponibile, ma l'Amministrazione conserva l'obbligo di acquisire dagli uffici competenti gli elementi informativi relativi alle mansioni e ai fatti di servizio e di trasmettere al Comitato una relazione completa sul nesso causale.
  • Quando l'istante fornisce un principio di prova mediante documentazione sanitaria e dati di servizio idonei a prospettare un'esposizione lavorativa qualificata, l'Amministrazione non può rigettare la domanda per genericità o insufficienza documentale senza svolgere una seria e approfondita istruttoria.
  • È illegittimo il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che escluda il nesso causale mediante formule generiche, senza confrontarsi con la documentazione sanitaria, con lo stato di servizio e con le condizioni concrete di esposizione dedotte dall'istante.
  • L'asserita indisponibilità presso l'Amministrazione della documentazione relativa al servizio svolto non giustifica, di per sé, il diniego quando l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire e conservare gli elementi necessari alla ricostruzione delle mansioni e dei rischi lavorativi.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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