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Ordinanza

Ordinanza n. 601/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell'istanza di aggiornamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento del Questore della Provincia di Cremona del 19 febbraio 2026, notificato il 10 marzo 2026, con il quale era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 20 novembre 2013 ed era stata contestualmente rigettata l’istanza di aggiornamento. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L’Amministrazione si è costituita con un atto definito di mero stile.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’incidente cautelare. Ha ritenuto necessario, ai fini della delibazione della domanda cautelare, acquisire dalla Questura di Cremona una relazione sul procedimento conclusosi con il decreto impugnato. Ha quindi ordinato alla Questura di depositare tale relazione entro il 15 maggio 2026, precisando che l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 27 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non è stata disposta una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova

    L’eventuale mancato deposito della relazione richiesta all’Amministrazione potrà essere valutato dal giudice quale argomento di prova.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull’istanza cautelare richiede una più completa conoscenza del procedimento amministrativo e delle ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione dall’amministrazione procedente e rinviare la trattazione dell’incidente cautelare.
  • L’omesso adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere valutato quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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