Ordinanza n. 601/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell'istanza di aggiornamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento del Questore della Provincia di Cremona del 19 febbraio 2026, notificato il 10 marzo 2026, con il quale era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 20 novembre 2013 ed era stata contestualmente rigettata l’istanza di aggiornamento. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L’Amministrazione si è costituita con un atto definito di mero stile.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’incidente cautelare. Ha ritenuto necessario, ai fini della delibazione della domanda cautelare, acquisire dalla Questura di Cremona una relazione sul procedimento conclusosi con il decreto impugnato. Ha quindi ordinato alla Questura di depositare tale relazione entro il 15 maggio 2026, precisando che l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell’incidente cautelare è stata rinviata all’udienza camerale del 27 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non è stata disposta una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
l’omissione dell’incombente costituirà argomento di prova
L’eventuale mancato deposito della relazione richiesta all’Amministrazione potrà essere valutato dal giudice quale argomento di prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione sull’istanza cautelare richiede una più completa conoscenza del procedimento amministrativo e delle ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione dall’amministrazione procedente e rinviare la trattazione dell’incidente cautelare.
- L’omesso adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere valutato quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →