Cassazione Civile, Ordinanza n. 15704/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un preavviso di fermo amministrativo su un’autovettura, emesso per conto dell’Amministrazione finanziaria sulla base di una pluralità di cartelle di pagamento relative a tributi erariali, tributi locali e contributi previdenziali e assistenziali. In primo grado il ricorso della società è stato accolto solo parzialmente. In appello la decisione è stata sostanzialmente confermata, ritenendo: che il ricorso introduttivo avesse riguardato soltanto i tributi erariali; che le notifiche delle cartelle risultassero documentate, salvo alcune eccezioni; che la doglianza sulla notifica digitale non potesse essere accolta in mancanza di formale disconoscimento; e che la difformità del civico non inficiava la notifica, essendo l’atto stato ricevuto da persona incaricata e facendo fede l’attestazione del pubblico ufficiale fino a querela di falso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita erronea delimitazione dell’oggetto del giudizio, con conseguente omessa pronuncia sulle cartelle relative a Tarsu e Ici e dedotto diniego di giurisdizione; 2) violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche e sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico, contestando la validità della notifica di alcune cartelle perché recanti un civico diverso da quello della sede legale; 3) violazione di norme sul giudicato, sostenendo che su alcune cartelle vi fosse un capo non appellato e quindi coperto da giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’interpretazione dell’atto introduttivo compiuta dai giudici di merito, nel senso di limitare il giudizio ai soli tributi erariali, è un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; inoltre la motivazione della sentenza impugnata non era apparente o omessa. La Corte ha anche osservato che l’eventuale riferimento della CTR alla giurisdizione tributaria sui tributi non erariali era solo motivazione ad abundantiam e comunque la disciplina vigente conferma la giurisdizione tributaria su tributi di ogni genere, salvo gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la questione del civico diverso è stata risolta dai giudici di merito come errore materiale e come circostanza coperta da fede privilegiata; in ogni caso la ricorrente non ha trascritto o provato elementi idonei a smentire l’accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR aveva chiarito di avere riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa alle notifiche digitali, sicché non era formato alcun giudicato interno sulla questione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente; nulla è stato disposto per la parte rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque esaminato la questione, anche implicitamente, prendendo posizione sulla domanda o eccezione; l’interpretazione della domanda è valutazione di fatto riservata al merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
non consente di sindacare in cassazione, come violazione dell’art. 112 c.p.c., l’interpretazione dell’estensione della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato è limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo, mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale ed essere effettivamente intellegibile.
art. 145 c.p.c.
per la notifica alla persona giuridica rileva la consegna presso la sede o a soggetto qualificato; le attestazioni del pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso per ciò che egli percepisce direttamente.
art. 2700 c.c.
l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del pubblico ufficiale e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento nel sistema della riscossione.
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di formazione del giudicato formale e stabilità della decisione non impugnata.
art. 329 c.p.c.
richiamato in tema di acquiescenza e limiti all’impugnazione.
art. 333 c.p.c.
richiamato in tema di impugnazioni incidentali.
art. 334 c.p.c.
richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva.
art. 2909 c.c.
richiamato come parametro del giudicato sostanziale, non ravvisato nel caso concreto.
art. 384 c.p.c.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata laddove erronea ma non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 42 del d.lgs. n. 175 del 2024
richiamato quale testo unico della giustizia tributaria, per ribadire la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, con esclusione degli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella.
art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nella formulazione del testo unico per delimitare la giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- L’interpretazione dell’atto introduttivo e, più in generale, della domanda giudiziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c., salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere sulla domanda o sull’eccezione; non sussiste se la questione è stata comunque esaminata e risolta, anche implicitamente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi o di controllarne la logicità; la mera non condivisione delle ragioni del giudice non integra tale vizio.
- La contestazione della regolarità della notificazione a una persona giuridica deve confrontarsi con la fede privilegiata dell’atto pubblico per le circostanze direttamente percepite dal pubblico ufficiale; per vincerla occorre idonea prova contraria e, nei casi previsti, querela di falso.
- Se il giudice di merito qualifica un’inesattezza del luogo di notificazione come errore materiale e accerta la ricezione dell’atto da parte di soggetto incaricato, tale accertamento di fatto non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Il giudicato interno non si forma quando la decisione di merito abbia effettivamente riformato o chiarito il punto contestato nella motivazione, anche se il dispositivo conferma in termini generali la sentenza di primo grado.
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