Sentenza n. 12208/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 1922/2024 del 18.12.2024 del Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro, NRG 2972/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, n. 1922/2024, notificata e passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero ad attribuirlo. Dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che il Ministero, non costituito, non aveva fornito chiarimenti né indicazioni sull’esecuzione della sentenza, sicché, alla luce dei principi sull’onere della prova tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente risultava fondata. Il giudice ha ritenuto che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non fossero più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l’intervento commissariale avvenga previa richiesta della ricorrente e decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del Tribunale ordinario; i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes
La condanna a una penalità di mora è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza; la preventiva nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento può costituire ragione esimente dalla condanna all’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione deve dare esecuzione al comando giudiziale senza poter rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato.
- Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, la pretesa del creditore può essere accolta applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta può costituire ragione ostativa alla condanna al pagamento di una penalità di mora, rientrando nella valutazione discrezionale del giudice prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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