Ordinanza n. 2334/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro indetto con D.R. 999 del 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria, atti della procedura selettiva e prova di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli della selezione, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre discipline del semestre filtro — Biologia, Chimica e Fisica — ed è rimasto escluso dalla graduatoria nazionale. Ha impugnato la disciplina della procedura e gli atti applicativi, deducendo, tra l'altro, il mancato riconoscimento di esami universitari già sostenuti in altri corsi, la violazione della legge delega e del decreto legislativo di riforma dell'accesso a Medicina, la violazione del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo per effetto delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, l'illegittimità del sistema di formazione della graduatoria e dell'assenza di ulteriori scorrimenti, la violazione della par condicio e dell'anonimato nello svolgimento e nella correzione delle prove, difetti di collegialità, verbalizzazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione, difformità didattiche tra gli atenei, difficoltà e sproporzione delle prove, difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e del fabbisogno, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione del sistema applicabile alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. Ha chiesto anche l'ammissione con riserva e in sovrannumero e la condanna dell'amministrazione all'adozione delle misure necessarie all'ammissione.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora, riservando al merito gli approfondimenti non compatibili con la cognizione sommaria. Ha ritenuto che gli esami pregressi possano essere valorizzati per l'iscrizione agli anni successivi al primo e, nei casi previsti, per l'assolvimento della frequenza del semestre filtro, ma non esonerino dalla selezione nazionale. Il mancato superamento di tutte le prove, e in particolare l'assenza di qualsiasi sufficienza, escludeva il ricorrente dalla graduatoria secondo le regole originarie e non gli consentiva di dimostrare una concreta utilità derivante dall'applicazione di tali regole. Le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 sono state ritenute, in sede cautelare, espressione della discrezionalità tecnica ministeriale, non manifestamente irragionevoli e dirette a bilanciare la copertura dei posti, il merito e l'affidamento dei candidati: i candidati con tre sufficienze secondo la disciplina originaria restano prioritari, mentre l'inserimento di candidati con risultati inferiori è subordinato al recupero dei crediti mancanti. Il ricorrente non ha indicato come i vizi dedotti avrebbero inciso sui suoi punteggi né dimostrato che l'applicazione della disciplina originaria gli avrebbe consentito l'immatricolazione. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in ragione dell'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare il regolare svolgimento del secondo semestre, ferma la possibilità di destinare i posti residui a cambi di sede per gravi motivi o a iscrizioni ad anni successivi. Le doglianze sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da prova di una concreta possibilità di collegamento tra elaborati e candidati o di alterazione della valutazione; le procedure di sigillatura, gestione informatica e predeterminazione delle risposte non evidenziavano, allo stato, un rischio effettivo. Sono state giudicate generiche anche le censure sulla correzione non collegiale, sulla verbalizzazione, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza: la differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi è stata ritenuta giustificata da esigenze organizzative e dalla prima applicazione della riforma, mentre il ricorrente non aveva un interesse diretto alla disciplina relativa a corsi e atenei diversi da quelli cui aveva partecipato. Il difetto di istruttoria sull'offerta formativa è stato ritenuto non provato. Il TAR ha inoltre qualificato come controinteressati sostanziali tutti i soggetti inseriti nella graduatoria nazionale, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito del MUR, secondo termini e modalità prescritti, e ha disposto acquisizioni istruttorie da parte del MUR, del Cineca e delle università su criteri, risposte, sinonimi, procedure e verbali di correzione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, con compensazione nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
Per la concessione della misura cautelare
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza del periculum in mora; nel caso concreto entrambi i presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
La domanda risarcitoria e di condanna all'ammissione non può condurre al riconoscimento di un bene della vita non corrispondente alla posizione sostanziale concretamente dimostrata.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
sufficienza in tutte e tre le materie previste
La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in Biologia, Chimica e Fisica ai fini dell'inserimento in graduatoria.
art. 10 D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
studenti già iscritti a determinati corsi
Il percorso universitario pregresso rileva per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza del semestre filtro, non come esonero dalla selezione nazionale.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi
Il decreto ha modificato la formazione della graduatoria consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, prevedendo il recupero dei CFU mancanti e graduando le posizioni mediante sezioni e bonus, senza alterare secondo il TAR i presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre.
La legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi, lasciando spazio a una prima applicazione graduale.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Il decreto legislativo subordina l'accesso al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; la disciplina sopravvenuta è stata ritenuta compatibile perché regola modalità e tempi di formazione della graduatoria e di recupero dei crediti.
fabbisogno professionale e capacità di offerta formativa degli Atenei
La programmazione degli accessi deve contemperare il fabbisogno professionale con la capacità formativa effettiva degli atenei, comprendente strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso non viola il principio di uguaglianza se sorretta da ragioni oggettive, organizzative e transitorie.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non concretamente riferita alla posizione del ricorrente.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'estensione immediata della riforma a ogni tipologia di corso e ateneo.
art. 97 Cost.
imparzialità e buon andamento
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema di graduatoria e le modalità di correzione non hanno evidenziato, in sede cautelare, una lesione concreta dell'imparzialità.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
notifica per pubblici proclami
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata per l'elevato numero dei controinteressati, imponendo tuttavia l'indicazione nominativa dei soggetti collocati in graduatoria e la pubblicazione integrale degli atti.
Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 27/2013
Una mera irregolarità formale nelle prove concorsuali non determina l'illegittimità della procedura se non emerge una violazione concreta, e non solo ipotetica, delle garanzie di segretezza e anonimato.
Massime di principio
- Il riconoscimento di esami universitari pregressi può rilevare ai fini dell'iscrizione ad anni successivi o dell'assolvimento di specifici obblighi di frequenza, ma non esonera dalla partecipazione a una selezione nazionale successiva quando l'esonero altererebbe la comparabilità dei candidati e la programmazione degli accessi.
- In una procedura selettiva nazionale, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non è manifestamente illegittima se amplia la platea degli idonei, conserva la priorità di chi aveva conseguito i requisiti originari, subordina l'immatricolazione al recupero dei crediti mancanti e realizza un bilanciamento non irragionevole tra merito, affidamento e copertura dei posti.
- Chi impugna l'intero impianto di una procedura selettiva non può ottenere coerentemente l'ammissione cautelare in sovrannumero quando l'eventuale accoglimento delle censure comporterebbe la caducazione e la riedizione della procedura; la tutela cautelare non può attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile con la decisione di merito.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti non è manifestamente irragionevole quando, in un sistema basato su un semestre universitario già frequentato e su esami di profitto, sia giustificata dall'esigenza di cristallizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire la continuità didattica, purché il sistema preveda forme alternative di destinazione dei posti residui.
- La violazione dell'anonimato nelle prove concorsuali richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione; mere sequenze ipotetiche di conoscenza dei codici o irregolarità formali non sono sufficienti.
- La notifica per pubblici proclami, autorizzata per l'elevato numero dei controinteressati, deve comunque assicurare l'effettività del contraddittorio mediante l'indicazione nominativa dei destinatari, la pubblicazione integrale degli atti e il rispetto dei termini fissati dal giudice.
Come è indicizzato
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