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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05513/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, già appartenenti ai ruoli delle Forze Armate e di Polizia e poi trasferiti, con il loro consenso, nei ruoli istituiti dalla normativa sugli organismi di informazione per la sicurezza, avevano chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico computando l'indennità di funzione o operativa percepita durante il servizio. La domanda era stata respinta in primo grado dalla Corte dei conti; l'appello era stato rigettato; successivamente era stata proposta revocazione sulla base di un documento sopravvenuto indicato come circolare del Segretario Generale del CESIS del 23 gennaio 1998, ritenuto idoneo a dimostrare un rinvio alla disciplina pensionistica generale del pubblico impiego. Con il ricorso per cassazione, formalmente qualificato come regolamento facoltativo di competenza ma ricondotto dalle Sezioni Unite ai motivi attinenti alla giurisdizione ex artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., i ricorrenti deducevano violazione delle norme sul processo contabile e dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la controversia non avrebbe dovuto essere conosciuta dal giudice contabile, bensì dal giudice amministrativo (con richiamo anche, in modo contraddittorio, al giudice ordinario).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione non fosse più deducibile perché, sin dalla fase introduttiva e poi nei successivi gradi davanti alla Corte dei conti, i ricorrenti non avevano mai contestato la giurisdizione del giudice contabile; la sentenza di primo grado, decidendo nel merito, aveva implicitamente affermato tale giurisdizione e su questo capo implicito non era stato proposto specifico motivo di appello. Ne è derivato il formarsi del giudicato interno sulla giurisdizione, che ha precluso la deduzione della relativa questione nel successivo ricorso per cassazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.c.

    regolamento facoltativo di competenza

    La qualificazione data dalle parti non è vincolante; il ricorso è stato riqualificato come impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Costituisce il fondamento del ricorso in cassazione contro le decisioni del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Rende esperibile il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per soli motivi di giurisdizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 174/2016

    nel giudizio di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    Nel giudizio di impugnazione il difetto di giurisdizione è deducibile solo se investe specificamente il capo, anche implicito, della decisione che abbia statuito sulla giurisdizione.

  • art. 1 d.lgs. n. 174/2016

    Richiamato insieme alle norme processuali contabili come parametro del ricorso.

  • art. 14 d.lgs. n. 174/2016

    Richiamato insieme alle norme processuali contabili come parametro del ricorso.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel dispositivo, poiché la questione è definita in rito per giudicato interno.

  • art. 18 d.P.C.M. n. 8/1980

    Indicato come una delle norme sostanziali al centro della vicenda pensionistica, ma non scrutinato nel merito.

  • art. 2 l. n. 335/1995

    Indicato come norma coinvolta nella controversia pensionistica, senza decisione nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quanto al deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione avverso una sentenza del giudice speciale, il difetto di giurisdizione è deducibile in cassazione solo se già investe, con motivo specifico, il capo della decisione che abbia statuito espressamente o implicitamente sulla giurisdizione.
  • Se la sentenza di primo grado decide nel merito senza che la giurisdizione sia stata contestata e il relativo capo implicito non viene impugnato, si forma giudicato interno sulla giurisdizione, precludendone la successiva deduzione.
  • La qualificazione formale dell'atto introduttivo non è decisiva: la Corte può riqualificare il ricorso in base al suo contenuto sostanziale e alla natura della censura proposta.
  • Quando il giudizio è definito in rito per inammissibilità dovuta a giudicato interno, resta assorbito l'esame del merito delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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