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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31335/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, deducendo tre censure: 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge per avere il giudice di merito omesso di riqualificare la condotta come mero uso personale di sostanza stupefacente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello e si limita a reiterare doglianze già respinte; il secondo è infondato perché la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta, elementi che il giudice di merito ha correttamente escluso; il terzo è inammissibile perché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche è congrua e non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce il titolo di reato per la condotta in materia di stupefacenti oggetto di condanna nei gradi di merito; la Corte non ne ridefinisce il perimetro, ma prende atto della qualificazione già data dai giudici di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità presuppone congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la verifica va condotta considerando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione di merito congrua e priva di vizi logici; se la motivazione di appello è adeguata, la censura non è sindacabile in cassazione.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    È il parametro normativo richiamato per valutare la particolare tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 3 Cost.

    Non citato come norma applicata, ma è richiamata Corte cost. n. 186/2000 in relazione alla condanna alla sanzione pecuniaria processuale in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello, senza critica argomentata al provvedimento di secondo grado, è inammissibile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la coesistenza di due presupposti: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità della condotta; non basta la sola lieve entità del fatto o una valutazione isolata di uno dei parametri.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve valorizzare le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; se tali elementi escludono la tenuità o rivelano abitualità, la causa di non punibilità non può essere riconosciuta.
  • La motivazione con cui il giudice di merito nega le attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; una motivazione congrua e coerente con gli atti è insindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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