Cassazione Civile, Ordinanza n. 26374/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza relativo all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Con il secondo, esaminato per primo perché dirimente, denunciava la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., sostenendo che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione apparente e comunque inferiore al c.d. minimo costituzionale. Il primo motivo non viene descritto nel testo ed è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, perché la motivazione della sentenza della CTR era meramente apparente: il giudice di merito si era limitato ad affermare in modo generico che la documentazione prodotta dalla società non era adeguata e sufficiente a contrastare le contestazioni dell'atto impugnato, senza indicare quali documenti fossero stati esaminati né spiegare le ragioni della loro ritenuta insufficienza. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esporre il ragionamento decisorio in modo percepibile; il mero richiamo generico alla documentazione non è sufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale, ossia deve consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato viene inquadrato come violazione di legge processuale per motivazione apparente.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione perché usa formule generiche o assertive prive di effettiva spiegazione del percorso argomentativo.
- Nel processo tributario il giudice di merito non può limitarsi a un rinvio indistinto alla documentazione prodotta dalla parte, ma deve indicare gli elementi concretamente valutati e le ragioni per cui li ritiene inidonei o insufficienti.
- La motivazione è costituzionalmente adeguata solo se consente il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio; in difetto, la sentenza è cassabile con rinvio.
- Quando un motivo di ricorso investe un vizio logico-formale della motivazione ed è fondato, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti.
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