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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Matera

Nullità atto di accertamento sulla plusvalenza vendita infraquinquennale terreno agricolo - notifica incompleta - difesa contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. L'avviso di accertamento è stato annullato perché la copia notificata era incompleta e non consentiva alla contribuente di conoscere integralmente la pretesa tributaria né di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 820 euro oltre accessori di legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del DPR 917/1986, la plusvalenza realizzata dalla vendita infraquinquennale di un terreno agricolo acquistato il 16 giugno 2009. La contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la violazione dell'art. 42, commi 2 e 3, del DPR 600/1973 e l'inesistenza della pretesa tributaria. Il giudice ha ritenuto infondato il motivo relativo al contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, secondo l'orientamento richiamato, riguarda i tributi armonizzati e non quello oggetto della controversia. Ha invece accolto il motivo relativo alla nullità dell'avviso: alla contribuente erano state notificate soltanto 3 pagine di un atto composto da 17 pagine, con omissione di elementi essenziali, in particolare della motivazione e della sottoscrizione del rappresentante dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 67, comma 1, DPR 917/1986 (TUIR)

    È stato indicato quale base normativa per il recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla vendita infraquinquennale del terreno agricolo.

  • Art. 10, comma 1, Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La contribuente ne ha invocato la violazione, ma la decisione non ha fondato l'annullamento dell'atto su questa disposizione.

  • Art. 12, commi 4 e 7, Legge 212/2000

    La contribuente ha contestato la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il giudice ha escluso che tale omissione determinasse la nullità nel caso concreto, trattandosi di tributo non armonizzato.

  • Art. 42, commi 2 e 3, DPR 600/1973

    L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile, delle aliquote e delle imposte liquidate, deve essere motivato e sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato delegato; l'accertamento è nullo se mancano la sottoscrizione, le indicazioni o la motivazione richieste.

    La norma impone che l'avviso notificato contenga tutti gli elementi essenziali per comprendere la pretesa fiscale e verificarne la legittimità. La notifica di una copia incompleta, priva della motivazione e della sottoscrizione, ha determinato la nullità dell'atto.

  • Ordinanza Cassazione n. 21071/2017

    È stata richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui l'obbligo di contraddittorio preventivo, con conseguente nullità in caso di violazione, opera in via generale per i tributi armonizzati, non per quelli non armonizzati.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve essere notificato integralmente: la consegna di sole alcune pagine può compromettere la validità dell'atto quando manchino elementi essenziali come motivazione, sottoscrizione, imponibile o calcolo dell'imposta.
  • La motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere i fatti contestati, le ragioni giuridiche e il calcolo della pretesa, così da poter predisporre una difesa effettiva.
  • La mancanza della sottoscrizione del soggetto competente o delegato può comportare la nullità dell'avviso, purché tale mancanza risulti effettivamente dalla copia notificata.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità di ogni accertamento: occorre verificare la natura del tributo e la disciplina applicabile al momento dell'emissione.
  • Quando l'atto richiama documenti o altri atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'avviso.
  • In una situazione analoga è importante conservare la busta, la relata di notifica e tutte le pagine ricevute, confrontandole con l'eventuale originale o con la copia depositata dall'amministrazione, per dimostrare l'incompletezza della notificazione.

Testo integrale

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