Cassazione Penale, Sentenza n. 9732/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per reati tributari (utilizzo di fatture false per evadere imposte relative agli anni 2013-2016). Contestazioni principali: nullità o vizio di motivazione per mancata corrispondenza del luogo indicato nel capo d'imputazione (Torrevecchia Teatina vs San Giovanni Teatino), assenza nelle carte processuali delle fatture inesistenti richiamate nell'imputazione, omessa motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, errata applicazione/quantificazione delle pene accessorie (in particolare durata dell'interdizione dai pubblici uffici, contestata applicazione dell'art. 29 invece dell'art. 12 del D.Lgs. 74/2000) e illegittimità della pubblicazione della sentenza anche nel Comune di Pescara. Inoltre si deduceva violazione/errata applicazione degli artt. 12 D.Lgs. 74/2000 e 29, 36, 37, 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondato gran parte dei motivi attinenti alla correlazione tra imputazione e sentenza e all'assenza materiale delle fatture, ritenendo che non sia emerso un pregiudizio per la difesa e che la prova sia desumibile dal compendio probatorio. Tuttavia la Corte ha accolto i rilievi relativi a omissioni motivazionali: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle circostanze attenuanti generiche richieste dal ricorrente e alla mancata motivazione sulle pene accessorie (compresa la loro durata). Per tali profili la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la responsabilità penale è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel capo d'imputazione in combinato con il D.Lgs. 74/2000 per configurare il concorso di reati; la Corte di Cassazione non ha ritenuto essa materia attaccabile sul punto della correlazione imputazione-sentenza.
art. 2, decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74
Norma che punisce i delitti tributari (uso di fatture per operazioni inesistenti); la qualifica dei fatti sotto tale norma è stata ritenuta fondata sulla base del compendio probatorio e non censurata dalla Cassazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione per difformità tra imputazione e sentenza; la Corte ha ricordato che la mera indicazione errata del luogo non comporta automaticamente mutamento del fatto se non emerge pregiudizio per la difesa.
art. 12, decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74
Richiamato nelle doglianze circa la corretta determinazione delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che la decisione sull'applicazione e sulla durata delle pene accessorie debba essere motivata specificamente e ha annullato la sentenza per omessa motivazione su tale punto.
art. 29, 36, 37, 133 cod. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione e durata delle pene accessorie e alla quantificazione della pena; la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione della Corte d'appello su questi aspetti e ha disposto il rinvio per una valutazione motivata.
Massime di principio
- La mera discrepanza formale sul luogo indicato nel capo di imputazione non comporta automaticamente nullità della sentenza: è necessaria la prova di un concreto pregiudizio per la difesa.
- L'assenza di documenti specifici (es. fatture contestate) negli atti non esclude comunque la responsabilità se il compendio probatorio complessivo consente di ricostruire la condotta delittuosa.
- La Corte d'appello è tenuta a pronunciarsi espressamente e motivatamente sulle richieste di concessione delle circostanze attenuanti generiche: il semplice richiamo all'adeguatezza della pena in concreto non è sufficiente.
- L'applicazione e la durata delle pene accessorie richiedono una motivazione specifica; se la Corte modifica la pena principale deve coerentemente riesaminare e motivare anche le pene accessorie.
- In caso di omissioni motivazionali significative riguardanti attenuanti o pene accessorie la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare il giudizio alla Corte territoriale per un nuovo esame.
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