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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17834/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) censura, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) c.p.p., di violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; si lamenta che la Corte di appello non abbia risposto ai rilievi sull'attendibilità della persona offesa; (2) impugnazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p., della configurabilità del delitto di danneggiamento con violenza o minaccia: il ricorrente sostiene che il danneggiamento non sarebbe punibile perché non commesso con minaccia o violenza intese come mezzo strumentale all'azione distruttiva, o comunque la Corte non avrebbe collocato temporalmente il danneggiamento rispetto alla minaccia/violenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (limiti di ammissibilità relativi alla critica della motivazione ed alle norme processuali) e ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo relativo all'attendibilità della persona offesa, perché la Corte di appello aveva fornito adeguata risposta. Il terzo e quarto motivo sono stati ritenuti fondati in parte: la Corte di cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui il delitto di danneggiamento con violenza o minaccia è configurabile anche senza nesso di strumentalità, purché vi sia contestualità tra violenza/minaccia e danneggiamento; tuttavia la minaccia, se contestuale, è assorbita dal delitto di danneggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio soltanto quanto al delitto di minaccia (assorbito nel danneggiamento), è stata eliminata la pena relativa (giorni 15 di reclusione) e la pena complessiva è stata rideterminata in mesi sette di reclusione per gli altri reati; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali alla parte civile ai sensi dell'art. 541 c.p.p., e la Corte di appello è stata rinviata per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione e pone limiti all'ammissibilità delle doglianze; la Corte ha richiamato che molte censure probatorie devono essere inquadrate nella lettera e) (illogicita' della motivazione) e che non è possibile superare tali limiti ricorrendo alla lettera c).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul principio della prova libera e sui criteri di valutazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto inammissibile dedurne direttamente la violazione in sede di cassazione per contestare la valutazione delle prove.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma sui requisiti della sentenza; richiamata nel contesto di doglianze sulla motivazione, ma le censure probatorie devono rispettare i limiti di ammissibilità di cui all'art. 606.

  • art. 635 cod. pen.

    Delitto di danneggiamento; la Corte ha interpretato che, dopo le modifiche normative, il danneggiamento commesso con violenza o minaccia è configurabile anche senza nesso di strumentalità tra violenza/minaccia e l'azione distruttiva, purché vi sia contestualità; la minaccia resta però assorbita nel delitto di danneggiamento.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (art. 2, lett. o)

    Riforma del testo dell'art. 635 cod. pen.; la Corte ha richiamato la riformulazione normativa come conferma dell'orientamento che consente di configurare il danneggiamento anche senza nesso di strumentalità tra violenza/minaccia e danneggiamento.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile soccombente; applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Le censure sulla valutazione delle prove in cassazione devono essere inquadrate nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; non è ammesso eludere tali limiti con motivi basati sulla violazione di norme processuali quando l'oggetto è la valutazione probatoria.
  • La Corte di cassazione non svolge una nuova valutazione autonoma delle fonti di prova: può sindacare la decisione di merito solo per manifesta illogicità o vizi della motivazione rilevanti ai sensi dell'art. 606 lett. e).
  • Il delitto di danneggiamento commesso con violenza o minaccia è configurabile anche se la violenza/minaccia non è strumentale all'atto distruttivo, purché vi sia contestualità tra gli atti; la ragione è la maggiore pericolosità manifestata dall'agente.
  • Quando violenza o minaccia sono contestuali al danneggiamento, la fattispecie di minaccia può essere assorbita nel delitto di danneggiamento: non è possibile mantenere entrambe le condanne per lo stesso fatto.
  • In sede di impugnazione è rilevante collocare temporalmente e descrivere con precisione il nesso tra condotte (es. minaccia vs danneggiamento) se si intende sostenere l'assenza di assorbimento o la sussistenza di reati distinti.
  • In caso di accertamento di assorbimento di un reato in un altro, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la parte assorbita e rinviare la rivalutazione della misura delle pene residue alla corte di merito.

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