Sentenza n. 10/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso, pubblicato il 3 marzo 2025, contenente l’elenco candidati ammessi a sostenere la prova orale classe di concorso A46 – scienze giuridico-economiche (secondaria di II grado) del concorso ordinario per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, della Regione autonoma Valle d’Aosta (decreto del Presidente della Regione n. 25/2025), nella parte in cui non è stato ammesso alla prova orale il candidato ricorrente; - dell’art. 6, comma 2, del decreto n. 25/DEC Aosta del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto il bando di concorso, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente; - ove quanto possa occorre, qualora ritenuto necessario, dell’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 3059 del 10 dicembre 2024, avente ad oggetto il bando di concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte ritenuta lesiva; - di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente 13 agosto 2025: per l’annullamento - del decreto prot. n. 9843/SS del 6 giugno 2025 relativo all'approvazione della graduatoria definitiva per la classe di concorso A46 scienze giuridico-economiche (secondaria di II grado), nonché della relativa graduatoria pubblicata il giorno 4 giugno 2025, nei limiti d’interesse del ricorrente; - dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per la classe A46 e successiva graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere conseguito 80 punti nella prova scritta del concorso per la classe A46, non è stato ammesso alla prova orale in applicazione della clausola del bando che limitava gli ammessi a un numero pari a tre volte i posti disponibili, oltre ai candidati con il punteggio dell'ultimo ammesso. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo l'irragionevolezza e sproporzione dello sbarramento, in particolare perché alla prova scritta avevano partecipato soltanto undici candidati e non sussistevano concrete esigenze organizzative; ha inoltre invocato il contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., lamentando che la selezione sulla sola prova scritta impedisse una valutazione complessiva dei candidati e precludesse il concorso di tutte le prove e dei titoli alla formazione del punteggio finale. Ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 71/2024, nella parte in cui modifica l'art. 59, comma 10, lett. a), d.l. n. 73/2021. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria definitiva, deducendone l'illegittimità derivata dall'ingiusta esclusione dalla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Lo sbarramento, previsto dall'art. 59, comma 10, lett. a), d.l. n. 73/2021 e riprodotto nel bando, costituisce un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra l'interesse alla valutazione completa dei candidati e le esigenze di efficienza, economicità, speditezza e continuità didattica proprie del reclutamento scolastico. La ragionevolezza della disciplina deve essere valutata in astratto ed ex ante, non sulla base del numero contingente di partecipanti a una specifica procedura, dato non conoscibile con certezza prima dell'indizione del concorso. Il meccanismo non viola l'art. 97 Cost., perché consente di concentrare le risorse sui candidati con i migliori risultati nella prova scritta, né l'art. 51 Cost., poiché la normativa concorsuale non vieta soglie minime o limiti numerici di ammissione alle fasi successive. La richiesta di introdurre, mediante una pronuncia additiva, una soglia numerica al di sotto della quale lo sbarramento non operi non è riconducibile a una soluzione costituzionalmente obbligata. La Regione era inoltre espressamente autorizzata dalla legge ad applicare il modello di sbarramento e il ricorrente non ha dimostrato che, al momento del bando, l'amministrazione conoscesse dati idonei a giustificarne la disapplicazione. I motivi aggiunti sono stati respinti perché fondati esclusivamente sull'asserita illegittimità dell'esclusione. Spese compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, decreto n. 25/DEC Aosta del 22 gennaio 2025
alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
La clausola del bando riproduce legittimamente il modello legislativo di limitazione numerica degli ammessi alla prova orale.
art. 59, comma 10, lett. a), d.l. n. 73/2021, convertito e modificato dall'art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 71/2024
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
La norma autorizza lo sbarramento numerico e persegue esigenze di selezione progressiva, uniformità, efficienza e speditezza delle procedure di reclutamento scolastico; la sua ragionevolezza va valutata ex ante e in astratto.
art. 35-quater d.lgs. n. 165/2001
La disciplina delle procedure concorsuali non esclude la previsione di soglie di sbarramento o di un numero massimo di candidati ammessi alle fasi successive.
art. 400 d.lgs. n. 297/1994
La normativa sul reclutamento del personale docente non impedisce meccanismi di selezione preliminare collegati al punteggio minimo e al numero dei posti disponibili.
art. 3 Cost.
Lo sbarramento non è irragionevole o sproporzionato, perché costituisce un criterio uniforme e predeterminato coerente con le esigenze di efficienza della procedura; il numero concreto dei partecipanti non rileva ai fini della valutazione ex ante della disciplina.
art. 51 Cost.
Il principio di parità di accesso non impedisce che una procedura concorsuale preveda soglie minime e limiti numerici di ammissione alle fasi successive.
art. 97 Cost.
Il limite numerico degli ammessi alla prova orale è compatibile con il buon andamento, poiché consente economicità, efficienza e maggiore speditezza della selezione.
Massime di principio
- Una disciplina legislativa che ammetta alla prova orale di un concorso scolastico un numero di candidati pari a una determinata multipla dei posti disponibili, purché sia rispettata una soglia minima di punteggio e siano ammessi anche i candidati a pari merito con l'ultimo ammesso, è compatibile con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. quando persegua finalità di selezione progressiva, efficienza e speditezza del reclutamento.
- La ragionevolezza e la proporzionalità di una soglia numerica di ammissione alle fasi successive di un concorso devono essere valutate in astratto ed ex ante, con riferimento al modello normativo generale, e non sulla base del numero contingente di partecipanti concretamente verificatosi nella singola procedura.
- L'amministrazione che inserisca nel bando una clausola di sbarramento espressamente autorizzata dalla legge non è tenuta a disapplicarla in ragione del ridotto numero di partecipanti, salvo che il ricorrente dimostri l'esistenza, già al momento dell'indizione, di dati certi e specifici idonei a rendere irragionevole l'applicazione del modello legislativo.
- La previsione di una selezione preliminare fondata sulla prova scritta non viola il principio secondo cui prove e titoli concorrono alla formazione del punteggio finale, poiché tale principio non esclude che il legislatore stabilisca soglie minime o limiti numerici per l'accesso alle fasi successive.
- La richiesta di introdurre, tramite una pronuncia additiva della Corte costituzionale, una soglia numerica non prevista dalla legge al di sotto della quale lo sbarramento non operi è manifestamente infondata quando la soluzione proposta richieda una scelta discrezionale non imposta da un'unica soluzione costituzionalmente obbligata.
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