Sentenza n. 1030/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previe idonee misure cautelari: - della determina del Direttore del Servizio territoriale dell’Ogliastra - ARGEA n. 4383 del 25 agosto 2025 di rigetto della domanda n. 44250031059 presentata dalla “Società Agricola Tegas S.s.” per beneficiare del sostegno di cui alla misura 5.2 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, Bando 2023 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, comunicata nella medesima data del 25 agosto 2025; - di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente, ivi compresi la nota prot. n. 51515 del 21 luglio 2025 di preavviso di rigetto e la check-list istruttoria prot. ARGEA.ASR.2025.0105518, con esito negativo nonché eventuali altri atti allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto della domanda di sostegno per il ripristino di terreni e manufatti agricoli danneggiati da eventi alluvionali, per mancata dimostrazione del titolo pluriennale di conduzione e mancata produzione dell’assenso del proprietario del fondo
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di contributo presentata nell’ambito della misura 5.2 del Programma di Sviluppo Rurale, deducendo: a) violazione e falsa applicazione del bando, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l’art. 15 non imponesse un titolo pluriennale di disponibilità del fondo e che il consenso del Comune proprietario potesse desumersi dal contratto di locazione menzionato nelle autorizzazioni annuali al pascolo; b) ulteriore violazione del bando e difetto di istruttoria, poiché gli interventi riguardavano il ripristino di fabbricati e recinzioni preesistenti danneggiati dall’alluvione, non nuovi investimenti, e l’amministrazione avrebbe già avuto conoscenza dei danni e della relativa denuncia trasmessa al Comune e ad ARGEA. Il bando prevedeva, a pena di esclusione, la produzione dell’autorizzazione del proprietario per gli investimenti su terreni non in proprietà, salvo che tale autorizzazione fosse già specificamente contenuta nel contratto di affitto. La ricorrente non aveva allegato alla domanda il contratto quindicennale stipulato tra il Comune e il precedente titolare della ditta individuale, né lo aveva prodotto nel termine di dieci giorni assegnato con il preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato congiuntamente gli artt. 13, lettere b) e d), del bando, ritenendo che il consenso del proprietario del terreno all’esecuzione delle opere finanziate fosse richiesto a pena di esclusione, indipendentemente dal fatto che gli interventi fossero nuovi o consistessero nel ripristino di opere preesistenti. L’assenso poteva risultare da un’autorizzazione espressa oppure da specifiche clausole del contratto di affitto, ma il beneficiario aveva l’onere di trasmettere all’amministrazione il documento da cui desumere tale volontà, allegandolo alla domanda o producendoelo nel contraddittorio procedimentale. Il contratto stipulato tra il Comune e il precedente titolare non era stato allegato alla domanda né prodotto dopo il preavviso di rigetto; la sua mera menzione nelle autorizzazioni annuali al pascolo non consentiva ad ARGEA di ricostruirne il contenuto, in particolare la clausola relativa alle manutenzioni. Neppure la denuncia dei danni presentata al Comune dimostrava l’assenso del proprietario, trattandosi della semplice ricezione di una dichiarazione senza alcuna manifestazione di volontà dell’ente. Poiché il provvedimento era plurimotivato e la motivazione relativa alla mancata produzione del consenso del proprietario risultava legittima e sufficiente a sorreggerlo, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare la censura sul requisito del possesso pluriennale. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, lett. b), del bando PSR 2014/2022, Misura 5.2
unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in formato pdf, a pena di esclusione
Per gli investimenti su terreni non in proprietà deve essere prodotta l’autorizzazione del proprietario, salvo che il consenso risulti specificamente dal contratto di affitto.
art. 13, lett. d), del bando PSR 2014/2022, Misura 5.2
qualora fossero necessarie integrazioni, l’ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, la documentazione integrativa
La documentazione richiesta può essere prodotta nel termine perentorio di dieci giorni assegnato dall’amministrazione, ma l’integrazione non può sostituire gli elementi essenziali non trasmessi dal richiedente oltre tale termine.
art. 15 del bando PSR 2014/2022, Misura 5.2
La norma è stata richiamata con riguardo al requisito del possesso di un titolo pluriennale di disponibilità del fondo, ma il TAR non ne ha esaminato la specifica portata, ritenendo sufficiente l’altra motivazione del provvedimento di rigetto.
art. 17 l.r. 14 marzo 1994, n. 12
È richiamato quale base del precedente provvedimento regionale di sospensione dei diritti di uso civico e mutamento di destinazione d’uso del terreno.
Massime di principio
- Quando una lex specialis subordina l’ammissione a contributo per interventi da eseguire su terreni non in proprietà alla produzione dell’autorizzazione del proprietario, tale requisito si applica anche agli interventi di ripristino o ricostruzione di opere preesistenti, se il bando non distingue tra nuove opere e opere da ripristinare.
- L’assenso del proprietario richiesto dal bando deve risultare da un’autorizzazione espressa oppure da specifiche clausole del contratto di affitto idonee a consentire interventi analoghi a quelli finanziati; il beneficiario ha l’onere di allegare o produrre il documento dal quale tale volontà emerge.
- La mera menzione di un contratto di affitto o di locazione in altri documenti allegati alla domanda non esonera il richiedente dall’obbligo di trasmettere il contratto, quando il suo contenuto sia necessario per verificare il consenso del proprietario all’esecuzione delle opere.
- La ricezione da parte del proprietario di una denuncia di danni non equivale a manifestazione di volontà o autorizzazione all’esecuzione degli interventi di ripristino, salvo che dal documento emerga espressamente tale assenso.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una delle autonome ragioni poste a fondamento del rigetto è sufficiente a sorreggere l’atto e rende non necessario l’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
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