Cassazione Penale, Sentenza n. 8477/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano denunziando violazione di legge per inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 178 e 179 c.p.p.), nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti per violazione degli artt. 420-bis e ss. c.p.p. (processo celebrato in loro assenza), nullità del decreto di latitanza e degli atti successivi, deducendo di non avere mai avuto conoscenza del procedimento a loro carico e di non essersi volontariamente sottratti alla conoscenza o all'esecuzione della misura; hanno chiesto, in ragione di ciò, l'applicazione dell'art. 604, comma 5-bis c.p.p. per la declaratoria di nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, pertanto, inammissibili. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, privo di indicazione degli atti specifici affetti da vizio e senza riscontro probatorio nel fascicolo che potesse circostanziare le eccezioni; ha rilevato che i ricorrenti si sono limitati a riproporre genericamente le censure già mosse per un coimputato senza produrre né indicare elementi documentali analoghi. Ha inoltre osservato che il decreto di latitanza nei loro confronti era stato corretto perché adottato dopo la rituale effettuazione di vane ricerche. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 178 e 179 c.p.p.
Norme sulle nullità processuali a pena di nullità: la Corte ha ritenuto che la deduzione della nullità debba essere specificamente motivata e documentata; la loro mera enunciazione, senza indicazione degli atti e delle concrete circostanze, è insufficiente in cassazione.
artt. 420-bis e ss. c.p.p.
Disposizioni che regolano il processo in assenza dell'imputato; la censura è stata rigettata perché i ricorrenti non hanno dimostrato di non essere a conoscenza del processo né di non essersi sottratti volontariamente, mentre per il coimputato Damouni la Corte territoriale aveva invece potuto valorizzare specifiche emergenze probatorie.
art. 604, comma 5-bis c.p.p.
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere la nullità assoluta e insanabile della sentenza; la Corte di Cassazione non ha riconosciuto applicabilità poiché la denuncia di nullità era generica e priva di elementi che ne giustificassero la caratterizzazione come insanabile.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata in primo grado (illecito in materia di stupefacenti): la sentenza d'appello aveva riformato le pene per i ricorrenti sulla base del riconoscimento della responsabilità per tale reato; la Cassazione si è limitata a valutare le questioni processuali di ammissibilità del ricorso.
art. 81, comma secondo, c.p.
Richiamato nel capo di responsabilità congiunta (concorso di reato) nella motivazione della sentenza di merito; non è stato oggetto di valutazione autonoma in Cassazione, che ha deciso sull'ammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di esonero dall'obbligo di pagamento della somma alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha ritenuto non ravvisate ragioni di esonero e quindi ha condannato i ricorrenti al versamento.
Massime di principio
- In cassazione i motivi di impugnazione di natura processuale devono essere specifici e corredati, ove necessario, della indicazione dell'atto viziato o della richiesta di acquisizione degli atti al fascicolo: censure generiche sono inammissibili.
- Non è sufficiente riproporre in modo apodittico le medesime censue mosse per un altro coimputato; ogni ricorrente deve circostanziare la propria posizione e produrre o indicare gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la doglianza.
- Il decreto di latitanza è legittimo quando sia stato adottato dopo la rituale effettuazione di vane ricerche; l'assenza di documentazione probatoria sulle ricerche può invece consentire alla parte di contestarne la legittimità, se adeguatamente dimostrata.
- Memorie o produzioni documentali tardive possono essere escluse dal giudice di legittimità e non possono sanare l'originaria genericità del ricorso.
- La mancata specificazione delle concrete circostanze che avrebbero impedito la conoscenza del giudizio o della misura cautelare impedisce al giudice di esercitare poteri officiosi di accertamento e porta all'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di inammissibilità in cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo giustificati motivi di esonero.
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