Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11630/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Boca srl impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del presunto profitto del reato tributario (fino a € 132.597,96) eseguito sui conti correnti della società. La ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che le somme sequestrate erano confluite sui conti solo in epoca successiva alla commissione degli illeciti e che i conti al momento del reato avevano saldi nulli/negativi; perciò, secondo la difesa, tali somme non potevano essere qualificate come "profitto" confiscabile in via diretta, non essendovi prova che rappresentassero risparmio derivante dal mancato versamento d'imposta o liquidità rimasta a disposizione in relazione al profitto del reato. Contestava inoltre che la regola della fungibilità del denaro bastasse a legittimare la confisca diretta in presenza di apporto successivo di somme lecite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) secondo cui, data la natura fungibile del denaro, la confisca del profitto o del prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore costituisce confisca diretta e non è ostativa l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma sequestrata. Il Collegio ha ritenuto applicabile tale principio anche ai reati tributari (il profitto inteso come risparmio di spesa o accrescimento patrimoniale) e quindi ha ammesso il sequestro sulle somme giacenti sui conti della Boca srl, nonché confermato l'operatività del decreto fino a concorrenza di € 132.597,96. Ha escluso la necessità di un saldo attivo al momento del reato per legittimare l'ablazione delle somme successivamente confluite e ha condannato la ricorrente alle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Riferimento alla norma che disciplina i reati tributari e il profitto del reato; applicata la nozione di profitto come risparmio di spesa o accrescimento patrimoniale ai fini della confisca

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

    Norma invocata come criterio di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso contestava la motivazione dell'ordinanza ma la Corte l'ha ritenuta conforme al principio di diritto delle Sezioni Unite

  • Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021

    Principio dominante: la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, rinvenuto nel patrimonio dell'autore e rappresentante accrescimento patrimoniale monetario conseguito, deve essere qualificata come confisca diretta; la fungibilità del denaro fa venir meno l'obbligo di individuare l'origine illecita della specifica somma sequestrata

  • Sez. 3, n. 375 del 26/11/2021 (Commisso)

    Pronuncia ritenuta coerente con l'applicazione del principio delle Sezioni Unite anche ai reati tributari, confermando che il profitto come risparmio di spesa configura un vantaggio confiscabile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in ordine alla condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La confisca diretta di somme di denaro è compatibile con la natura fungibile del denaro: non è necessario provare l'origine illecita della specifica banconota o valuta sequestrata.
  • Nei reati tributari il 'profitto' può essere qualificato come risparmio di spesa o come accrescimento patrimoniale; pertanto anche somme immesse successivamente nel patrimonio possono essere oggetto di confisca diretta se rientrano nel complessivo vantaggio economico conseguito.
  • Il fatto che un conto presenti saldo zero o negativo al momento del reato non impedisce, di per sé, il sequestro delle somme confluite successivamente, se sussiste la disponibilità patrimoniale dell'autore del reato e il profitto complessivo è individuabile.
  • Le difese fondate solo sulla mera 'originarietà lecita' di somme successive al reato sono fragili: occorre dimostrare elementi che escludano la riconducibilità del denaro al patrimonio del soggetto che ha tratto profitto dall'illecito (es. diritti di terzi provati, titolarità estranea, vincoli giuridici diversi).
  • Per opporre efficacemente il sequestro in situazioni analoghe conviene concentrarsi su profili processuali e patrimoniali (errore soggettivo nel riconoscimento del rapporto di appartenenza, prova di disponibilità esclusiva di terzi, specifica destinazione vincolata delle somme) più che sulla generica invocazione della fungibilità del denaro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.