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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06089/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., lamentando che il giudice abbia proceduto senza rispondere all'istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia perché impegnato nello stesso giorno davanti alla Corte di cassazione in un altro processo con più ricorrenti detenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che nel motivo non risultano elementi probatori dell'effettiva presentazione e registrazione dell'istanza di rinvio e che nel verbale dell'udienza non è menzionata la richiesta. Risulta inoltre che il difensore era stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. La Corte ha altresì richiamato i requisiti dell'impedimento professionale previsto dall'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. (notifica tempestiva, motivazione specifica, assenza di codifensore e impossibilità di sostituzione ai sensi dell'art. 102 c.p.p.), non dimostrati nel caso. Per queste ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale il ricorrente era stato condannato; la Corte ha preso atto della condanna descritta nel capo di imputazione.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione: la Corte ha ritenuto che non essendovi prova della presentazione e registrazione dell'istanza, la doglianza non era fondata.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione in relazione alla mancata decisione sull'istanza; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di riscontro nel verbale e di altri elementi, non sussisteva violazione procedurale.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la sostituzione del difensore; nel caso risultò che il difensore assente era stato sostituito dall'avvocato Spagano, il che attenua la rilevanza dell'assenza del difensore originario.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'impegno professionale in altro procedimento può costituire legittimo impedimento solo se comunicato tempestivamente e con specifiche ragioni, indicando l'assenza di codifensore e l'impossibilità di avvalersi di un sostituto; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non fossero soddisfatte.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di avvalersi di un sostituto; la Corte ha richiesto la dimostrazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto come condizione per riconoscere l'impedimento.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015)

    Precedenti interpretativi richiamati dalla Corte per precisare i limiti e i requisiti dell'impedimento professionale, della sostituzione del difensore e della necessità di adeguata rappresentazione delle ragioni del rinvio.

Massime di principio

  • Per ottenere il rinvio per impedimento del difensore per impegno professionale in altro processo è necessario prospettare tempestivamente l'impedimento non appena noto e fornire motivazioni specifiche e comprovabili.
  • Deve risultare dal verbale dell'udienza la richiesta di rinvio e l'eventuale decisione; l'assenza di registrazione nel verbale indebolisce fortemente la censura procedurale in sede di impugnazione.
  • La sostituzione del difensore ai sensi dell'art. 97 c.p.p. rende meno pregnante l'assenza del difensore originario; va documentato che non era possibile avvalersi di un sostituto (art. 102) o di un codifensore.
  • La mancata dimostrazione dei requisiti dell'impedimento può rendere il ricorso manifestamente infondato e determinarne l'inammissibilità, con responsabilità per le spese e possibili sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
  • In sede di impugnazione per presunte violazioni procedurali è importante allegare e indicare puntualmente le prove (verbali, comunicazioni, atti) che attestino la presentazione della richiesta e il contenuto delle motivazioni.

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