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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40172/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la responsabilità per peculato e per reati connessi. Vengono dedotti: (i) vizio nel trattamento sanzionatorio per non aver computato correttamente la modifica normativa (legge 6 novembre 2012 n.190) in relazione al periodo di consumazione; (ii) vizio di motivazione e mancata valutazione degli elementi di prova economico-contabili, con richiesta di perizia contabile per ricostruire i flussi di cassa e i prelievi; (iii) omessa applicazione della causa di non punibilità per le false attestazioni (art.495 c.p.) in ragione delle indicazioni della Corte Costituzionale n.111/2023 relative all'avvertimento sulla facoltà di non rispondere (art.64 e 66 c.p.p. e art.21 disp. att. c.p.p.); (iv) vizio di motivazione circa la calunnia con riferimento alla consapevolezza della falsità delle accuse rivolte al liquidatore e alla mendacità delle dichiarazioni sulle firme e sulle fatture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte non manifestamente infondato ma, nel merito, ha: (i) dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti ai capi B) (calunnia) e D) (false attestazioni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto a quei capi; (ii) rigettato il resto del ricorso; (iii) rideterminato la pena per il residuo reato di peculato (capo A) in anni quattro e mesi due di reclusione, eliminando le pene accessorie di mesi tre e mesi uno relative ai capi prescritti. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione di merito sull'insussistenza delle ragioni che giustificassero la concessione delle attenuanti generiche, ha ritenuto inutile la perizia contabile rispetto alle risultanze testimoniali e agli elementi indicati in motivazione, e ha interpretato la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2023 nel senso che l'avviso sulla facoltà di non rispondere deve essere esteso anche alle domande sulle qualità personali ma non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni mendaci su tali qualità quando il preveduto ammonimento sulle conseguenze penali riguarda soltanto le generalità (art.66 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 314 c.p. (peculato)

    La Corte applica il trattamento sanzionatorio vigente per i fatti protratti anche dopo l'entrata in vigore della legge 6/11/2012 n.190, ritenendo corretta l'applicazione della pena maggiorata per le condotte commesse in epoca successiva alla modifica normativa.

  • art. 495 c.p. (false dichiarazioni sulle qualità personali)

    La norma continua a punire le mendaci dichiarazioni sulle qualità personali; la Cassazione precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2023 ha inciso sul requisito dell'avvertimento della facoltà di non rispondere ma non ha eliminato la punibilità delle dichiarazioni false quando l'avviso è stato correttamente dato.

  • art. 64 c.p.p. (avvertimenti all'imputato)

    Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, l'avvertimento sulla facoltà di non rispondere deve essere esteso alle domande sulle qualità personali diverse dalle generalità; la Cassazione valuta come conforme l'avviso riportato nel verbale esaminato.

  • art. 66 c.p.p. (ammonimento sull'obbligo di dire la verità)

    L'ammonimento previsto dall'art.66, comma 1, rimane riferito alle domande sulle generalità e su quanto serve all'identificazione; la Corte ritiene che il mancato ammonimento circa le conseguenze penali per le qualità personali diverse dalle generalità non comporti automaticamente inutilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 21 disposizioni attuative c.p.p. (elenco delle informazioni richieste)

    Contiene le nozioni sulle qualità personali; la Corte distingue tra obbligo di fornire le generalità e la facoltà di non rispondere sulle altre qualità personali, precisando i limiti della pronuncia costituzionale n.111/2023.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.111 del 5 giugno 2023

    Ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art.64 c.p.p. che non prevedeva il previo avvertimento sulla facoltà di non rispondere anche per le domande sulle qualità personali, e ha escluso la punibilità di chi abbia reso false dichiarazioni su tali qualità se non era stato preventivamente avvisato; la Cassazione interpreta tale pronuncia come estensione dell'obbligo di avvertimento ma non come modifica dell'ambito dell'ammonimento di cui all'art.66 c.p.p.

  • legge 6 novembre 2012 n.190

    Modifica del minimo edittale per il reato di peculato; la Corte conferma l'applicazione della nuova disciplina alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore della legge.

  • art. 129 comma 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento più favorevole; la Corte ritiene non sussistenti i presupposti per una pronuncia più favorevole.

  • art. 620 comma 1 lett. l) c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio quando il motivo concerne l'estinzione per prescrizione; la Cassazione annulla senza rinvio i capi prescritti.

Massime di principio

  • La sentenza della Corte Costituzionale n.111/2023 obbliga a dare l'avviso sulla facoltà di non rispondere anche per le domande sulle qualità personali diverse dalle generalità; se l'avviso è dato correttamente, le dichiarazioni rese restano utilizzabili e la punibilità per falsità è preservata.
  • Il mancato ammonimento circa l'obbligo di dire la verità sulle qualità personali diverse dalle generalità non determina di per sé l'inutilizzabilità delle dichiarazioni: l'ammonimento di cui all'art.66 c.p.p. continua a riguardare le sole generalità.
  • La modificazione della pena edittale da parte di una legge sopravvenuta si applica alle condotte commesse dopo l'entrata in vigore della norma; per condotte protratte nel tempo occorre valutare quale periodo rientri nella vigenza della nuova disciplina.
  • L'assenza di documentazione contabile formale non esclude la responsabilità qualora siano coerenti e credibili le risultanze testimoniali e gli accertamenti che smentiscono le giustificazioni fornite dall'imputato; la richiesta di perizia contabile può essere ritenuta superflua se la prova istruttoria è già esaustiva.
  • Le censure che mirano a una diversa valutazione del fatto e della prova sono in gran parte rimesse al giudice di merito e, se generiche, risultano inammissibili in cassazione.
  • Quando la prescrizione matura dopo la sentenza di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio i capi prescritti e rideterminare la pena per i reati residui ai sensi dell'art.620 c.p.p.

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