Cassazione Civile, Ordinanza n. 18069/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per quote condominiali relative al consuntivo 2011 e al preventivo 2012, deliberate dall'assemblea del 13/12/2012. Il condomino ha proposto opposizione deducendo in compensazione un controcredito di circa 30.000 euro, corrispondente a pagamenti da lui eseguiti in passato per soddisfare, sotto minaccia di pignoramento, una condanna risarcitoria pronunciata nei confronti del condominio per infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura di una palazzina del complesso. In primo grado l'opposizione è stata accolta; in appello il tribunale ha invece riformato la decisione, ritenendo insussistenti i presupposti della compensazione e rilevando la mancata impugnazione della delibera condominiale. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello deciso su una questione mai devoluta dall'appellante, relativa alla validità della delibera di approvazione dei bilanci; 2) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per omessa rimessione in contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; 3) violazione dell'art. 1137 c.c. per avere ritenuto necessario impugnare la delibera per sottrarsi al pagamento degli oneri condominiali; 4) violazione degli artt. 2909 e 1203 c.c. sostenendo che il pagamento avrebbe determinato surrogazione legale nei diritti del creditore risarcito e quindi un credito verso il condominio; 5) violazione dell'art. 1243 c.c. per il diniego della compensazione legale o giudiziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto rituale il controricorso del condominio, benché notificato oltre il termine ordinario, perché il primo tentativo di notifica era stato tempestivo ma era fallito per errore non imputabile al notificante, che aveva poi riattivato il procedimento entro un tempo ragionevole. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la validità ed efficacia della delibera condominiale costituiva fatto costitutivo del credito azionato dal condominio e dunque tema già compreso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale resta ferma l'allocazione degli oneri di allegazione e prova secondo le posizioni sostanziali delle parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché internamente contraddittorio e perché la mancata impugnazione della delibera, comunque, rafforza il fatto costitutivo del credito. La Corte ha inoltre richiamato la sopravvenuta Cass. S.U. 9839/2021, secondo cui il giudice dell'opposizione può sindacare anche la validità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione, superando il precedente indirizzo più restrittivo, ma ha ritenuto la questione inconferente nel caso concreto. Il quarto motivo è stato respinto: la surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. presuppone che il solvens sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; nel caso di specie il pagamento eseguito dal ricorrente riguardava una condanna risarcitoria che, nel riparto interno, gravava solo sui condomini della palazzina interessata dai danni, non sul condominio nel suo complesso, sicché non esisteva un vero controcredito verso il creditore ingiungente. Il quinto motivo è stato assorbito dal rigetto del quarto, perché, mancando un controcredito verso il condominio, era inutile verificare i presupposti della compensazione legale o giudiziale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1117-bis c.c.
richiamato solo per qualificare il complesso come supercondominio composto da più edifici
art. 370 c.p.c.
termine per la notificazione del controricorso, rispetto al quale la Corte valuta la tempestività della riattivazione del procedimento notificatorio
art. 325 c.p.c.
utilizzato come parametro per individuare un termine ragionevole di riattivazione della notifica andata a buon fine
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice considera un fatto costitutivo del credito introdotto dalla parte e rilevante nel giudizio di opposizione
artt. 101 e 112 c.p.c.
non sussiste violazione del contraddittorio su questioni d'ufficio se la questione non è realmente officiosa ma già compresa nel thema decidendum
art. 1137 c.c.
la mancata impugnazione della deliberazione assembleare contribuisce al consolidamento del fatto costitutivo del credito condominiale
art. 384, co. 4 c.p.c.
la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata aderendo all'orientamento sopravvenuto senza mutare l'esito
Cass. S.U. 9839/2021
ha superato il precedente orientamento che limitava il sindacato del giudice dell'opposizione alla sola efficacia della delibera, riconoscendogli invece il potere di sindacarne anche la validità, inclusa l'annullabilità se dedotta nei modi e tempi prescritti
art. 2909 c.c.
richiamato nel quarto motivo, ma non conduce all'accoglimento perché il preteso controcredito non era verso il soggetto creditore dell'ingiunzione
art. 1203, n. 3 c.c.
la surrogazione legale presuppone che il solvens sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito e abbia interesse a soddisfarlo; nel caso concreto tale presupposto manca rispetto al condominio nel suo complesso
art. 1243 c.c.
la compensazione richiede un credito reciproco verso il medesimo creditore; se il credito fatto valere è in realtà verso terzi, non può operare né la compensazione legale né quella giudiziale
art. 380-bis 1 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria depositata nella fase camerale
Cass. S.U. 14594/2016
in caso di notifica andata a cattivo fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivarla con immediatezza per conservare gli effetti dell'originario avvio
Cass. S.U. 5669/2022
il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti allegati dalla parte secondo iura novit curia; in cassazione è possibile decidere sulla base di una diversa ragione di diritto purché fondata sui fatti allegati
Cass. S.U. 9148/2008
le obbligazioni condominiali sono rette dal criterio della parziarietà e si imputano ai singoli partecipanti in proporzione alle quote
Cass. 20073/2017
esclude il regresso/surrogazione del condomino che abbia pagato un debito riferibile solo pro quota e non solidarmente all'intero condominio
Cass. 199/2017
richiamata nel medesimo senso per negare la surrogazione legale nel caso di pagamento pro quota
Cass. 2828/1968
citata come fattispecie diversa, in cui la surrogazione è stata riconosciuta perché l'ipoteca gravava indistintamente sull'intero edificio
Cass. 12193/20
richiamata per il principio di assorbimento del motivo in senso proprio
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il credito azionato dal monitorio resta il centro del thema decidendum e l'opponente può opporre fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma gli oneri di allegazione e prova continuano a seguire le posizioni sostanziali delle parti, non quelle formali.
- La deliberazione assembleare posta a fondamento del credito condominiale integra un fatto costitutivo della pretesa e, se non specificamente impugnata nei termini di legge, contribuisce al consolidamento del credito stesso; tuttavia il giudice dell'opposizione può sindacarne anche la validità quando la questione sia ritualmente dedotta.
- La surrogazione legale ex art. 1203 n. 3 c.c. richiede che chi paga sia tenuto con altri o per altri al debito; se il pagamento è eseguito per un debito che, nel riparto interno, grava solo su alcuni soggetti diversi dal creditore ingiungente, manca il presupposto della surrogazione verso il creditore principale.
- La compensazione, sia legale sia giudiziale, presuppone la reciproca contrapposizione dei crediti tra le medesime parti; non può operare se il credito opposto è in realtà rivolto contro terzi e non contro il soggetto che agisce in pagamento.
- Nel processo civile, in caso di notifica di un atto andata a vuoto per causa non imputabile al notificante, la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio entro un termine ragionevole consente di conservare gli effetti della prima iniziativa.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della decisione impugnata alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sopravvenuta, senza che ciò comporti accoglimento del ricorso quando la decisione resta comunque corretta nel risultato.
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