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Sentenza

Sentenza n. 4424/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4716/2024, RG n. 14156/2023, resa in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e pubblicata il 29 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202505515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.502,08 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, nella parte in cui aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.502,08. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza mediante apposita certificazione del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, adottando tutti gli atti necessari e corrispondendo alla ricorrente quanto dovuto. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico del Ministero il compenso del commissario, liquidato in € 500,00. Ha accolto anche la domanda relativa alla misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il TAR ha precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciute le spese successive al titolo giudiziale solo se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o ad atti accessori necessari all’introduzione del giudizio; restano escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, essendo rimesse alla libera scelta del creditore. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di € 800,00 oltre accessori per le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una misura coercitiva pecuniaria per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata determinata negli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 112 c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché possa essere esperito il giudizio di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001

    Retribuzione Professionale Docenti

    È la base contrattuale del diritto economico accertato dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    procedimento di esecuzione forzata

    Le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive civili appartengono all’esecuzione forzata ordinaria e non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, salvo che siano funzionali all’introduzione di quest’ultimo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato un’amministrazione dello Stato al pagamento di una somma e l’amministrazione non vi adempie dopo il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’amministrazione, unitamente alla documentazione del passaggio in giudicato e dell’inerzia, consente di ritenere sussistente l’inadempimento e di ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio, con nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la misura coercitiva pecuniaria può essere determinata in relazione agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere del creditore di attivare il commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto quando riguardano la pubblicazione, l’esame, la notificazione del titolo o atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere autorizzato a compiere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’adempimento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con spese e compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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