Sentenza n. 183/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento a) della nota dell’Università degli Studi di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il diniego all’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 presentata dal sig. -OMISSIS- il 24.9.2025; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche tacito, con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha negato l’accesso agli atti richiesti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere e acquisire tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 24.9.2025 e la conseguente condanna dell’Università degli Studi di -OMISSIS- a fornire al sig. -OMISSIS- gli atti e i documenti richiesti entro un termine congruo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso documentale ai dati relativi alla carriera universitaria della figlia, comprendenti gli esami sostenuti, l’iscrizione e l’eventuale conseguimento della laurea
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore obbligato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, obbligato in forza di provvedimenti giudiziari al versamento di assegni di mantenimento in favore dell’ex coniuge e della figlia maggiorenne, ha impugnato il diniego opposto dall’Università alla richiesta di ottenere il certificato degli esami sostenuti dalla figlia, informazioni sulla sua eventuale iscrizione e sull’eventuale laurea conseguita. L’istanza era motivata dall’esigenza di verificare la permanenza dei presupposti dell’obbligo di mantenimento e di valutare la proposizione di una domanda di revisione delle condizioni economiche del divorzio. L’Università, dopo avere coinvolto la controinteressata, ha negato l’accesso ritenendo insussistente un interesse diretto, concreto e attuale e dando rilievo alla sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato gli obblighi di mantenimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24, commi 6 e 7, l. n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse qualificato di accesso difensivo, la prevalenza dell’esigenza di tutela dei propri diritti e l’illegittimità della valutazione amministrativa circa l’utilità futura dei documenti in un eventuale giudizio civile. Ha inoltre contestato il bilanciamento operato dall’Università con la riservatezza della figlia, poiché i documenti richiesti non conterrebbero dati sensibili o supersensibili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Università di consentire al ricorrente la visione e l’estrazione di copia dei documenti indicati nell’istanza del 24 settembre 2025 entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto che l’accesso possa essere esercitato anche nei confronti di documenti riguardanti un soggetto estraneo al rapporto giuridico sottostante. I certificati relativi all’iscrizione universitaria e agli esami sostenuti non contengono, secondo il TAR, dati sensibili o supersensibili; pertanto non si pone un problema di bilanciamento tra accesso e riservatezza secondo i criteri propri dei dati particolarmente delicati. Il ricorrente, quale genitore civilmente obbligato al mantenimento della figlia, ha un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere la situazione universitaria e lavorativa della stessa, anche in vista della possibile revisione degli obblighi di mantenimento. L’Università non poteva sostituirsi al giudice civile nella valutazione della fondatezza o dell’utilità di un eventuale futuro ricorso per la modifica dell’assegno, né negare l’accesso sulla base della precedente sentenza della Corte d’Appello. Le condizioni economiche stabilite nei giudizi di separazione e divorzio sono infatti modificabili in presenza di comprovati mutamenti della situazione patrimoniale, anche se la decisione è formalmente passata in giudicato. Inoltre, la documentazione ufficiale dell’Ateneo era necessaria per chiarire se la figlia fosse ancora iscritta, poiché la sentenza civile non aveva accertato espressamente tale circostanza. Le spese sono state compensate per la parziale novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale e la relativa tutela giurisdizionale; il diritto può essere esercitato anche rispetto a documenti riguardanti soggetti terzi, purché sussista un interesse diretto, concreto e attuale.
art. 24, commi 6 e 7, l. 241/1990
Le esclusioni dall’accesso sono tassative; l’accesso deve essere consentito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere un interesse giuridico, senza che l’amministrazione possa compiere una prognosi preventiva sulla fondatezza o sull’utilità del futuro giudizio, salvo l’inconferenza manifesta dei documenti.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice amministrativo non deve verificare preventivamente l’utilità concreta dei documenti per la strategia difensiva dell’istante, salvo che siano palesemente inconferenti.
art. 337-quinquies c.c.
Consente la revisione delle disposizioni concernenti i contributi al mantenimento dei figli quando sopravvengano modificazioni della situazione; tale possibilità giustifica l’interesse del genitore obbligato ad acquisire documenti sulla situazione della figlia.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza, utilizzato dal TAR per recepire principi già espressi in materia di accesso difensivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nella sentenza e negli atti di causa.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela della dignità e dei diritti delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’accesso documentale difensivo può essere esercitato anche nei confronti di documenti riferiti a un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico sottostante, quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale alla cura o alla difesa di un proprio interesse giuridico.
- L’amministrazione non può negare l’accesso difensivo sulla base di una prognosi preventiva circa la fondatezza, l’ammissibilità o l’utilità di un eventuale futuro giudizio, salvo che i documenti richiesti siano manifestamente inconferenti rispetto all’interesse dichiarato.
- La richiesta di certificati relativi all’iscrizione universitaria e agli esami sostenuti, volta a verificare la permanenza dei presupposti dell’obbligo di mantenimento di un figlio maggiorenne, integra un interesse qualificato all’accesso del genitore obbligato.
- Le statuizioni giudiziali sulle condizioni economiche della separazione o del divorzio sono modificabili in presenza di comprovati mutamenti della situazione patrimoniale, anche quando la decisione precedente sia formalmente passata in giudicato; l’interessato può quindi acquisire documenti utili a valutare l’eventuale domanda di revisione.
- I documenti attestanti l’iscrizione scolastica o universitaria e gli esami sostenuti non sono, in quanto tali, dati sensibili o supersensibili; pertanto la loro ostensione non richiede il bilanciamento proprio dei casi riguardanti categorie particolari di dati personali.
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