Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2300/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 17/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 17/2024, relativa alla declaratoria di improcedibilità di un’istanza di permesso di costruire e all’ordinanza di demolizione di opere temporanee

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso contro la declaratoria comunale di improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire e contro la successiva ordinanza di demolizione di tunnel metallici rivestiti in PVC, destinati a deposito di materiali metallici. Con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e dell’art. 18, comma 12, della l.r. 15/2013, nonché violazione della partecipazione procedimentale, travisamento, falso supposto, contraddittorietà e illogicità manifesta, lamentando la mancata attivazione del contraddittorio, la mancata specifica indicazione delle norme urbanistiche ed edilizie ostative e l’omessa puntuale indicazione della documentazione ritenuta carente. Con il secondo motivo deducevano la violazione degli artt. 13 e 16-bis della l.r. 23/2004 e dell’art. 1 della l. 689/1981, sostenendo che le opere, installate legittimamente come opere temporanee ai sensi dell’art. 7 della l.r. 15/2013, dovessero qualificarsi come interventi di edilizia libera e non potessero quindi essere considerate abusive né assoggettate alla demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore delle società appellanti, che ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa. Il Collegio non ha esaminato i motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla completezza e conformità urbanistico-edilizia dell’istanza, alla qualificazione delle opere temporanee e alla legittimità dell’ordinanza di demolizione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dalle appellanti in relazione all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi e alla partecipazione nel procedimento di rilascio del permesso di costruire; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 18, comma 12, l.r. 15/2013

    Invocato dalle appellanti con riguardo al procedimento per il rilascio del permesso di costruire e al contraddittorio procedimentale; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 l.r. 15/2013

    Richiamato dalle appellanti quale base della legittima installazione temporanea delle opere; la qualificazione giuridica delle opere non è stata valutata dal Consiglio di Stato.

  • art. 13 l.r. 23/2004

    Invocato dalle appellanti per contestare l’applicazione della disciplina repressiva degli abusi edilizi; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 16-bis l.r. 23/2004

    Invocato dalle appellanti in relazione alla disciplina sanzionatoria edilizia; non è stato esaminato nel merito.

  • art. 1 l. 689/1981

    Richiamato dalle appellanti in relazione al principio di legalità delle sanzioni; la relativa censura non è stata decisa.

Massime di principio

  • La dichiarazione resa dalla parte appellante di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di merito dedotti contro gli atti amministrativi e contro la sentenza di primo grado.
  • In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza dalla parte appellante, le spese possono essere compensate per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiProcesso amministrativoEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.