Cassazione Civile, Ordinanza n. 14443/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una proprietaria di immobile confinante agiva per il risarcimento dei danni subiti dal proprio fabbricato a causa di lavori di abbattimento, scavo e ricostruzione eseguiti sul fondo vicino. In primo grado la domanda veniva rigettata per difetto di prova del nesso causale; in appello la domanda veniva accolta solo nei confronti della ditta che aveva eseguito i lavori di demolizione e scavo, mentre venivano escluse le responsabilità della società che aveva eseguito la ricostruzione, delle proprietarie committenti e della compagnia assicuratrice. La ditta condannata proponeva ricorso principale deducendo, in sostanza, che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provato il nesso causale tra i danni e i suoi lavori valorizzando testimonianze e CTU in modo non corretto, e soprattutto che avesse omesso di valutare un fatto decisivo: la circostanza che i lavori dannosi erano stati iniziati dalla società poi chiamata in causa e non dalla ricorrente. La danneggiata proponeva ricorso incidentale lamentando, da un lato, l'erronea esclusione della responsabilità delle proprietarie committenti, perché la consegna dell'opera all'appaltatore non farebbe venir meno la custodia del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., e, dall'altro, la conseguente statuizione sulle spese. La ricorrente principale insisteva inoltre sulla copertura assicurativa, ma tale doglianza era subordinata alla permanenza della propria responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo decisivo e non esaminato il fatto della riconducibilità dei lavori iniziali alla società diversa dalla ricorrente; ha dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della danneggiata, affermando che la responsabilità del proprietario-committente non è esclusa dalla consegna dei lavori all'appaltatore e che la custodia del bene permane, con responsabilità ex art. 2051 c.c. superabile solo per caso fortuito; il secondo motivo incidentale sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per fatto illecito nei confronti dell'esecutore dei lavori
art. 2049 c.c.
richiamato nel giudizio di merito come ulteriore titolo di responsabilità prospettato contro i soggetti coinvolti
art. 2051 c.c.
individuato dalla Corte come fattispecie corretta per la responsabilità del proprietario-committente per i danni causati dai lavori eseguiti sul proprio fondo; la custodia non viene meno per il solo affidamento in appalto ed è esclusa solo dal caso fortuito
art. 840 c.c.
richiamato dalla Corte territoriale, ma censurato in cassazione perché non pone, per la responsabilità del proprietario del fondo, un requisito soggettivo di colpa nei termini affermati dal giudice d'appello
art. 115 c.p.c.
evocato nei motivi come parametro della corretta valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie
art. 116 c.p.c.
evocato nei motivi come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 2697 c.c.
richiamato solo implicitamente attraverso il tema della prova e del criterio del 'più probabile che non'
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolve in una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di CTU e testimonianze.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo sussiste quando il giudice di merito non consideri una circostanza specificamente allegata e discussa, idonea a mutare l'esito della controversia; la censura è accoglibile se il fatto è effettivamente trascurato nella motivazione.
- Quando i lavori eseguiti da più soggetti si succedono nel tempo, la corretta individuazione dell'autore delle lavorazioni dannose è un fatto decisivo che deve essere esaminato espressamente dal giudice di merito.
- L'affidamento in appalto di lavori sul proprio fondo non esclude, di per sé, la custodia del proprietario-committente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la responsabilità permane e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito.
- In presenza di danni arrecati a un immobile confinante da attività svolte sul fondo vicino, la domanda risarcitoria va correttamente qualificata in base al titolo effettivamente configurabile, anche se la parte abbia allegato i fatti in modo non tecnicamente preciso.
- La responsabilità dell'appaltatore e quella del proprietario-committente possono coesistere verso il terzo danneggiato, senza che la prima elimini automaticamente la seconda.
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