Ordinanza n. 1706/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli, N 144, in data 19/03/2026 e notificato in data 26/03/2026 allo scrivente difensore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su un nulla osta ottenuto nell’ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego si fonda sul ritardo di circa otto mesi nella trasmissione della comunicazione obbligatoria UNILAV rispetto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, sull’assenza di versamenti contributivi e redditi riferibili al rapporto di lavoro posto a base del nulla osta e sull’avvenuta instaurazione di un rapporto lavorativo con un diverso datore. L’Amministrazione ha ritenuto tali elementi indici complessivi della natura strumentale e non genuina della procedura di ingresso. Dal testo emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione amministrativa sull’effettività del rapporto originario e sosteneva la rilevanza della successiva occupazione, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non sussistente un fumus boni iuris di evidenza sufficiente. Il ritardo di circa otto mesi nella trasmissione dell’UNILAV è stato qualificato come grave e oggettivo indice di anomalia, ragionevolmente valorizzabile insieme all’assenza di riscontri reddituali e contributivi per ritenere non genuino il rapporto originario. In mancanza di prove documentali concrete, quali buste paga o prova del pagamento delle retribuzioni, la valutazione della Questura non è apparsa manifestamente illogica o fondata su travisamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il decreto flussi presuppone l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro per il quale è stato rilasciato il nulla osta; la successiva instaurazione di un diverso rapporto non sana retroattivamente l’eventuale vizio originario della procedura. Ha escluso, allo stato, anche l’applicabilità del permesso per attesa occupazione, poiché tale istituto presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, mentre l’Amministrazione ha ritenuto che il rapporto originario non si sia mai concretamente costituito. Il periculum in mora, ravvisabile in astratto per il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, non è stato ritenuto prevalente in assenza di adeguato fumus boni iuris. Il TAR ha precisato che le questioni sull’onere della prova dell’effettività del rapporto e sull’ampiezza dei poteri valutativi dell’Amministrazione richiedono approfondimento di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti e la decisione sulla tutela cautelare; il giudice ha richiesto la compresenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il permesso per attesa occupazione presuppone, secondo la valutazione cautelare del TAR, la perdita di un posto di lavoro regolarmente instaurato; non opera quando il rapporto originario non si sia mai concretamente costituito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme al diritto dell’Unione, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il rischio di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale può integrare il periculum in mora, ma non consente da solo la sospensione del diniego del permesso di soggiorno: occorre la compresenza di un fumus boni iuris sufficientemente consistente e del periculum, con adeguata ponderazione degli interessi.
- Il ritardo significativo nella trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione, associato all’assenza di redditi e versamenti contributivi riferibili al rapporto di lavoro posto a base del nulla osta, può costituire un indice oggettivo di anomalia idoneo a fondare, in assenza di prova documentale contraria, una valutazione amministrativa di non genuinità del rapporto.
- La procedura di ingresso per lavoro subordinato mediante decreto flussi presuppone la veridicità e l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro indicato nella proposta e nel nulla osta; l’instaurazione successiva di un rapporto con un diverso datore non sana retroattivamente l’eventuale mancanza del presupposto originario.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e non è applicabile, in radice, quando l’Amministrazione abbia ragionevolmente ritenuto che il rapporto originario posto a base del nulla osta non si sia mai concretamente costituito.
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa sulla genuinità del rapporto di lavoro non è manifestamente illogica o viziata da travisamento quando sia fondata su anomalie documentali e banche dati prive di riscontri reddituali o contributivi, salva la necessità di un più approfondito accertamento nel merito.
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