Ordinanza n. 94/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva con contestuale cancellazione dalla White List, adottata dal Prefetto di Agrigento
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dell'informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Agrigento l'11 febbraio 2026 e della conseguente cancellazione dalla White List, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il Presidente del TAR, ritenuto necessario acquisire copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti presupposti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, oltre a ogni altro atto utile ai fini della decisione, ha disposto un incombente istruttorio. La Prefettura - UTG di Agrigento deve depositare la documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; gli atti classificati possono essere trasmessi in forma cartacea, con richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. L'ordinanza non decide la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, c.p.a.
salvo che i documenti richiesti non contengano atti “Classificati”, nel qual caso l’amministrazione intimata potrà trasmettere questi ultimi in forma cartacea e chiedere che gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente
La disposizione è richiamata per consentire alla Prefettura di trasmettere in forma cartacea e chiedere la protocollazione manuale degli atti classificati, in deroga al deposito telematico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un ricorso contro un'informativa antimafia interdittiva, il giudice ritenga indispensabile verificare i provvedimenti impugnati, gli atti presupposti e gli accertamenti posti a fondamento dell'azione amministrativa, può ordinare alla Prefettura il deposito della relativa documentazione entro un termine stabilito.
- Il deposito degli atti richiesti in un giudizio amministrativo deve avvenire mediante le forme telematiche previste dal PAT, salva la possibilità di trasmettere in forma cartacea gli atti classificati e di chiederne la protocollazione manuale secondo l'art. 136, comma 2, c.p.a.
- Un'ordinanza che dispone l'acquisizione documentale e ulteriori accertamenti non definisce né la domanda cautelare né il merito del ricorso, sicché l'esito della controversia resta non determinato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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