Cassazione Civile, Ordinanza n. 23383/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo, ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio nei confronti della regione, poi revocato dal tribunale a seguito dell'opposizione dell'ente pubblico. Il consorzio propose appello, notificandolo via posta elettronica certificata e costituendosi però con deposito analogico di copia cartacea dell'atto di appello, della relata e delle ricevute di accettazione e consegna, con attestazione di conformità. La corte d'appello dichiarò improcedibile l'impugnazione ritenendo che la prova della notifica telematica dovesse essere depositata telematicamente entro il termine di costituzione e che la produzione successiva, avvenuta solo dopo il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., non fosse idonea a sanare il vizio. Con il ricorso per cassazione il consorzio dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la regione non avesse contestato la notifica e che la documentazione già presente nel fascicolo di parte dimostrasse la tempestività dell'appello. Con il secondo motivo dedusse violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., affermando che l'improcedibilità dell'appello non si applica alla costituzione tempestiva effettuata in forma analogica ma solo alla mancata o tardiva costituzione, e che le copie cartacee dei documenti telematici, corredate da attestazione di conformità, erano sufficienti a provare la notifica. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che la costituzione analogica dell'appellante è consentita e che, in tal caso, i documenti nativamente digitali possono essere prodotti in copia cartacea con attestazione di conformità; pertanto le ricevute PEC erano valide e sufficienti a dimostrare la notifica, senza rilievo del momento di formazione del fascicolo telematico. Inoltre, anche a voler considerare rilevante la questione, la produzione documentale effettuata dopo l'assegnazione del termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. doveva essere considerata tempestiva e idonea a sanare il vizio. Il primo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata considerazione della documentazione e della non contestazione della notifica.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Invocato per sostenere la sanabilità del vizio processuale per raggiungimento dello scopo.
art. 165 c.p.c.
È richiamato per chiarire che la sanzione dell'improcedibilità non riguarda la costituzione tempestiva ma solo la mancata o tardiva costituzione.
art. 347 c.p.c.
Richiamato in relazione al termine di costituzione dell'appellante e alla disciplina dell'appello.
art. 348, comma 1, c.p.c.
La Corte afferma che l'improcedibilità opera per mancata o tardiva costituzione, non per la costituzione tempestiva effettuata in forma analogica con modalità di deposito non telematica.
art. 101, comma 2, c.p.c.
L'assegnazione del termine sul rilievo officioso consente alle parti di svolgere anche attività probatoria e di produrre documenti ulteriori; la produzione effettuata in quella sede è tempestiva.
art. 16-bis, comma 9-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Consente alle parti di costituirsi davanti a tribunali e corti d'appello anche con modalità non telematiche.
art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
La produzione in giudizio di un atto nativo digitale in formato analogico è valida se accompagnata da attestazione di conformità.
art. 44, comma 2, lett. c, d.l. 24 giugno 2014, n. 90
Norma di modifica richiamata per l'introduzione della disciplina sulla costituzione non telematica.
L. 11 agosto 2014, n. 114
Legge di conversione del decreto che ha modificato la disciplina della costituzione telematica.
art. 19, comma 1, lett. b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83
Norma di inserimento dell'art. 16-undecies, applicabile ratione temporis secondo la Corte.
L. 6 agosto 2015, n. 132
Legge di conversione del decreto che ha introdotto l'art. 16-undecies.
Massime di principio
- La costituzione dell'appellante in forma analogica, quando consentita dalla disciplina del processo civile telematico, non determina di per sé improcedibilità dell'appello se la costituzione è tempestiva; il difetto attiene semmai alla forma del deposito ed è suscettibile di sanatoria.
- Gli atti processuali nativamente digitali possono essere prodotti in copia cartacea nel fascicolo analogico, purché corredati da attestazione di conformità all'originale telematico; tali copie sono idonee a provare la notifica via PEC.
- L'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. presuppone la mancata o tardiva costituzione dell'appellante, non la mera inosservanza della modalità telematica del deposito.
- Quando il giudice assegna alle parti un termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. per contraddire su una questione rilevata d'ufficio, deve ritenersi consentita anche la produzione di documenti necessari a replicare al rilievo officioso, sicché la documentazione depositata in quella sede è tempestiva.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera rispetto ai vizi di forma del deposito processuale quando la controparte abbia avuto contezza della notifica e non vi sia lesione del diritto di difesa.
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