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Ordinanza

Ordinanza n. 2487/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del verbale della seduta del 30/6/2025 – prot. n.3873 con cui il Comitato di valutazione dei docenti costituito presso l’Istituto Comprensivo di Menaggio ha espresso giudizio d’inidoneità all’esito della valutazione della prova di lezione simulata, sostenuta dalla ricorrente in pari data, finalizzata alla sua immissione in ruolo quale docente di sostegno; - dei Quadri di riferimento per la valutazione relativa alla lezione simulata sostenuta dalla ricorrente, allegati al suddetto verbale della seduta del Comitato di valutazione del 30/6/2025; - del verbale della seduta del 27/6/2025 – prot. n.3806 nella parte in cui il Comitato di valutazione ha stilato e assegnato alla ricorrente la traccia n. 2 ai fini dello svolgimento della lezione simulata prevista dall’art. 8 comma 1 del DM n119/2023 per la conferma in ruolo dei docenti assunti mediante mini call veloce; - della traccia n. 2 - prot. 3811 del 27/6/2025, allegata al verbale di seduta del 27/6/2025 – prot. n.3806, assegnata dal Comitato di valutazione alla ricorrente ai fini dello svolgimento della lezione simulata prevista dall’art. 8 comma 1 del DM n119/2023 per la conferma in ruolo dei docenti assunti su posti di sostegno mediante mini call veloce; - ove necessario, DM emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 119/2023 (e reiterativo DM n. 111/2024), contenente disposizioni regolamentari della procedura straordinaria di assunzione del personale docente di sostegno (c.d. mini call veloce), nella parte in cui, agli artt. 6 comma 4 e 8 comma 5, stabilisce che il giudizio negativo sulla lezione simulata “comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto” (disposizioni divenute lesive per la ricorrente a seguito del citato esito negativo della prova simulata); - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità espresso dal Comitato di valutazione all'esito della lezione simulata, con conseguente preclusione della trasformazione a tempo indeterminato del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale del Comitato di valutazione del 30 giugno 2025 con cui è stata giudicata inidonea all'esito della lezione simulata finalizzata alla conferma in ruolo quale docente di sostegno; i quadri di riferimento per la valutazione; il verbale e la traccia assegnata il 27 giugno 2025; nonché, ove necessario, il d.m. n. 119/2023, reiterato dal d.m. n. 111/2024, nella parte in cui prevede che il giudizio negativo sulla lezione simulata comporti la decadenza dalla procedura e precluda la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative alla non conformità della traccia alle disposizioni ministeriali, alla carenza o sommarietà della valutazione e della motivazione delle griglie, all'attendibilità del giudizio negativo alla luce del percorso professionale della docente e all'illegittimità della previsione ministeriale sulla non ripetibilità dell'anno di prova in caso di esito negativo della lezione simulata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In primo luogo, ha ritenuto che il contenuto della traccia apparisse conforme alle disposizioni ministeriali richiamate e che il verbale del 30 giugno 2025 evidenziasse carenze nella presentazione della lezione simulata ulteriori rispetto ai riferimenti alle lingue straniere contestati dalla ricorrente, tra cui l'assenza di strategie educative individualizzate e di metodologie didattiche inclusive riferite alla normativa scolastica, nonché il richiamo non motivato a peer tutoring, didattica attiva e laboratoriale. In secondo luogo, dalla lettura congiunta del verbale e delle griglie non è emersa una valutazione sommaria né un'inadeguatezza della motivazione. Sono state ritenute inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame del merito della valutazione, le censure fondate su attestazioni relative al percorso professionale della docente provenienti da soggetti estranei alla procedura. Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della commissione è stato circoscritto alla verifica di abnormi fallacie logiche, eclatanti irragionevolezze, palesi inconsistenze logiche o evidenti travisamenti del fatto, non ravvisati nel caso concreto. Infine, le argomentazioni dell'Amministrazione sono state ritenute prima facie idonee a superare le censure di illegittimità del d.m. n. 119/2023, considerata la peculiarità della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 8, comma 1, d.m. n. 119/2023

    Prevede lo svolgimento della lezione simulata nell'ambito della procedura per la conferma in ruolo dei docenti assunti mediante mini call veloce.

  • art. 6, comma 4, d.m. n. 119/2023

    il giudizio negativo sulla lezione simulata “comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto”

    La previsione sulla decadenza dalla procedura e sulla preclusione della trasformazione a tempo indeterminato è stata ritenuta, in sede cautelare e prima facie, non superata dalle censure di illegittimità, anche in ragione della peculiarità della procedura.

  • art. 8, comma 5, d.m. n. 119/2023

    il giudizio negativo sulla lezione simulata “comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto”

    La previsione sulla non ripetibilità dell'anno di prova e sugli effetti dell'esito negativo della lezione simulata è stata ritenuta prima facie compatibile con la peculiarità della procedura.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice o del comitato di valutazione, potendo sindacare il giudizio tecnico-discrezionale solo in presenza di abnormi fallacie logiche, eclatanti irragionevolezze, palesi inconsistenze logiche o evidenti travisamenti del fatto.
  • La conformità della traccia di una prova valutativa alle disposizioni ministeriali e l'emersione dal verbale di carenze concrete nella prestazione sono elementi idonei, in sede cautelare, a escludere il fumus boni iuris delle censure relative alla traccia stessa.
  • La valutazione non è sommaria o immotivata quando la motivazione risulta dalla lettura congiunta del verbale e delle griglie di valutazione e consente di individuare le carenze riscontrate nella prova.
  • Attestazioni sul percorso professionale del candidato provenienti da soggetti estranei alla procedura non possono, di per sé, fondare una censura diretta a sostituire il giudizio della commissione, se non sono dedotti specifici vizi riconducibili a manifeste irragionevolezze, travisamenti o illogicità.
  • In una procedura straordinaria di immissione in ruolo caratterizzata da una specifica disciplina della lezione simulata, la previsione ministeriale che collega l'esito negativo della prova alla decadenza dalla procedura e alla preclusione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato non è prima facie illegittima quando le giustificazioni dell'amministrazione risultano coerenti con la peculiarità della procedura.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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